Art. 7.
   1. L'articolo 244 del codice penale e' cosi' modificato:
      a)  nel  primo  comma  le  parole:  "cinque a dodici anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei a diciotto anni";
      b) nel secondo comma le parole: "due a  otto  anni"  e  "tre  a
dieci  anni"  sono  rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tre a
dodici anni" e "cinque a quindici anni".
   2. Nel primo comma dell'articolo 288 del codice penale le  parole:
"tre  a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a quindici
anni".
 
          Note all'art. 7:
             -  Il  testo  dell'art.  244  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  244  (Atti  ostili  verso  uno  Stato estero, che
          espongono lo Stato  italiano  al  pericolo  di  guerra).  -
          Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti
          o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo
          da  esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e'
          punito con la reclusione da sei  a  diciotto  anni;  se  la
          guerra avviene e' punito con l'ergastolo.
             Qualora  gli  atti ostili siano tali da turbare soltanto
          le relazioni con un Governo estero, ovvero  da  esporre  lo
          Stato  italiano  o  i suoi cittadini, ovunque residenti, al
          pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e'  della
          reclusione  da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle
          relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le
          ritorsioni,  la  pena  e'  della  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni".
             -  Il  testo  dell'art.  288  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 288 (Arruolamenti o armamenti  non  autorizzati  a
          servizio  di  uno  Stato estero). - Chiunque nel territorio
          dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma
          cittadini, perche' militino al servizio o  a  favore  dello
          straniero,  e'  punito  con  la  reclusione  da  quattro  a
          quindici anni.
            La pena e' aumentata sa fra gli arruolati  sono  militari
          in  servizio  o  persone tuttora soggette agli abblighi del
          servizio militare".