Art. 7. 1. L'articolo 244 del codice penale e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole: "cinque a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei a diciotto anni"; b) nel secondo comma le parole: "due a otto anni" e "tre a dieci anni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tre a dodici anni" e "cinque a quindici anni". 2. Nel primo comma dell'articolo 288 del codice penale le parole: "tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro a quindici anni".
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 244 del codice penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 244 (Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra). - Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene e' punito con l'ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni". - Il testo dell'art. 288 del codice penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 288 (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al servizio o a favore dello straniero, e' punito con la reclusione da quattro a quindici anni. La pena e' aumentata sa fra gli arruolati sono militari in servizio o persone tuttora soggette agli abblighi del servizio militare".