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(*) La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6485/2019 del 9.9.2019/28.10.2019 accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal Sig. Sonvico e dalla Pantagram Sa ha disposto l'annullamento della delibera limitatamente alla determinazione della sanzione pecuniaria che quantifica in complessivo 70.000 euro con riferimento a Sonvico dichiarando tenuta in solido la Pentagram limitatamente all'importo di 20.000 euro....continua...

--- continua ....Avverso tale sentenza Sonvico e la Pantagram Sa hanno fatto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che con ordinanza n. 34502/23 del 21.11.2023 ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale e respinto il ricorso principale, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, quantificato in € 30.000,00 l'ammontare della sanzione pecuniaria posta a carico dell'obbligata solidale Pentagram Wealth Management S.A.

Delibera n. 19739 >

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Antonio Belloni per violazione dell’art. 187-bis, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 e del Sig. Alessandro Sonvico per violazioni dell’art. 187-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché nei confronti di Pentagram SA in qualità di soggetto responsabile in solido con il Sig. Sonvico, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l. n. 689/1981

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

- in data 7 marzo 2011, alle ore 7:13, i Sig.ri Paolo Bulgari, Nicola Bulgari e Francesco Trapani, hanno diffuso un comunicato stampa con cui hanno reso noto di aver stipulato un contratto concernente il conferimento della partecipazione di controllo da essi detenuta in Bulgari S.p.A. a favore di LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SA (nel prosieguo: LVMH), per effetto del quale, tra l’altro, LVMH avrebbe avuto l’obbligo di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto (nel prosieguo, “OPA”) sulla totalità delle azioni ordinarie Bulgari. Il suddetto comunicato stampa indicava che, a fronte del conferimento, LVMH avrebbe emesso nuove azioni ordinarie e che, per la determinazione del concambio, le parti avevano valorizzato ciascuna azione Bulgari ad euro 12,25;

- per effetto dell’operazione LVMH avrebbe promosso l’OPA a un prezzo di euro 12,25 sulla totalità delle azioni ordinarie Bulgari, con un premio di circa il 60% rispetto al prezzo ufficiale registrato nella precedente seduta del 4 marzo 2011, pari ad euro 7,6589;

- lo stesso giorno di diffusione del comunicato stampa le azioni Bulgari hanno registrato il prezzo ufficiale di euro 12,0358, con una variazione del +57% rispetto al prezzo ufficiale del 4 marzo 2011;

RILEVATO che dalle indagini svolte dalla Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato (nel prosieguo, “DME”) è emerso che:

a) antecedentemente alla diffusione del suddetto comunicato, Antonio Belloni, Group Managing Director di LVMH ha comunicato, al di fuori del normale esercizio della sua attività lavorativa e della sua funzione, ad Alessandro Sonvico, asset manager presso Pentagram SA, società con sede in Svizzera attiva nel wealth and familiy management, l’informazione privilegiata relativa al sopra citato accordo di conferimento e al conseguente obbligo di promuovere un’OPA totalitaria sulle azioni Bulgari;

b) sulla base di tale informazione, di cui conosceva il carattere privilegiato per l’attività lavorativa da lui svolta e l’esperienza maturata, Alessandro Sonvico ha raccomandato di investire in azioni Bulgari:

- ad […omissis…], che ha effettuato acquisti di azioni Bulgari e di Leverage Certificate EUR 5,50 su azioni Bulgari a beneficio di portafogli di clienti di Pentagram;

- a […omissis…], che ha effettuato acquisti di azioni Bulgari tramite un conto a lui riconducibile;

- ad […omissis…] che ha effettuato acquisti di azioni Bulgari tramite tre conti a lui riconducibili;

VISTA la nota del 14 dicembre 2015, notificata agli interessati tra il 19 dicembre 2015 e l’11 gennaio 2016, con cui la DME ha contestato, in relazione ai fatti sopra descritti:

- ad Antonio Belloni la violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 58/1998;

- ad Alessandro Sonvico la violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, del d. lgs. n. 58/1998;

VISTA la nota del 14 dicembre 2015, notificata l’11 gennaio 2016, con cui la violazione prevista dall’art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, contestata ad Alessandro Sonvico è stata altresì contestata a Pentagram SA, quale soggetto responsabile in solido ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, nei limiti della condotta di Sonvico consistita nell’aver raccomandato ad […omissis…] di investire in azioni Bulgari;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione i soggetti interessati sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note del 23 dicembre 2015 e del 28 gennaio 2016 con cui, rispettivamente, Antonio Belloni ed Alessandro Sonvico, quest’ultimo unitamente a Pentagram SA, hanno formulato alla DME istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio, il cui accoglimento è stato ad essi comunicato con note dell’8 gennaio e del 10 febbraio 2016;

ESAMINATI i verbali relativi agli accessi svolti da Antonio Belloni in data 11 gennaio e da Sonvico e Pentagram in data 16 febbraio 2016;

VISTE le note del 4 febbraio e del 16 febbraio 2016 con cui le parti hanno svolto richieste di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive che sono state accolte dall’Ufficio Sanzioni Amministrative con note, rispettivamente, del 5 febbraio e del 18 febbraio 2016;

ESAMINATE le deduzioni difensive di Antonio Belloni pervenute in data 19 febbraio 2016 e quelle, congiunte, di Alessandro Sonvico e di Pentagram SA pervenute il 29 marzo 2016 ed integrate il 30 marzo 2016 con il deposito di un documento;

VISTA la Relazione per la Commissione del 22 luglio 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 28 aprile 2016 con le quale è stata tramessa ai soggetti interessati copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate, in replica alla predetta Relazione USA, (i) con nota del con nota dell’11 agosto 2016 dal sig. Sonvico e da Pentagram (ii) con nota del 19 agosto 2016 dal sig. Belloni;

CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza dai sigg.ri Sonvico e Belloni;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

RIITENUTA, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertata la violazione:

- da parte di Antonio Belloni, dell’art. 187-bis, comma 1, lettera b), del d. lgs. n. 58/1998, per avere egli, al di fuori del normale esercizio della propria attività lavorativa e della propria funzione, comunicato ad Alessandro Sonvico l’informazione privilegiata relativa all’accordo di conferimento a LVMH della partecipazione di controllo in Bulgari e al conseguente obbligo di promuovere un’OPA totalitaria sulle azioni Bulgari, che egli possedeva in ragione dell’esercizio della propria attività lavorativa e della propria funzione;

- da parte di Alessandro Sonvico, dell’art. 187-bis, comma 4, del d. lgs. n. 58/1998, per avere egli raccomandato di investire in azioni Bulgari ad […omissis…], che ha acquistato per conto di portafogli di clienti di Pentagram, nonché a […omissis…] e ad […omissis…], che hanno acquistato su conti a loro riconducibili, sulla base dell’informazione privilegiata relativa all’accordo di conferimento a LVMH della partecipazione di controllo in Bulgari e al conseguente obbligo di promuovere un’OPA totalitaria sulle azioni Bulgari, a lui comunicata da Antonio Belloni, di cui conosceva in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato;

VISTO l’art. 187-bis, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, il quale prevede, per i casi di abuso di informazioni privilegiate, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di centomila ed un massimo di quindici milioni di euro, nonché il successivo comma 4 del citato art. 187-bis il quale prevede che la summenzionata sanzione si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti descritti dal citato comma 1 del medesimo articolo;

VISTO l’art. 187-quater, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l’applicazione della sanzione interdittiva accessoria obbligatoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali e i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari (ora consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) e per gli esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

TENUTO CONTO, in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri:

- la gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;

- la gravità soggettiva delle condotte poste in essere;

CONSIDERATO che:

- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione ascrivibile ad Antonio Belloni, assume rilevanza in particolare il ruolo apicale dallo stesso rivestito in LVMH;

- con riferimento alla gravità obiettiva delle violazioni ascrivibili ad Alessandro Sonvico, si ritiene che, rispetto alle raccomandazioni fornite ai Sig.ri […omissis…] e […omissis…], assuma preminenza, sotto il profilo della gravità oggettiva, la raccomandazione d’investimento data a […omissis…], tenuto conto che quest’ultimo, all’epoca dei fatti, operava per conto di un intermediario abilitato, talché la raccomandazione era suscettibile di ampio e articolato utilizzo nell’ambito di un’operatività sul titolo Bulgari;

- sempre avuto riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni sopra accertate, assume rilevanza anche il profilo soggettivo dell’emittente, società allora quotata sull’MTA;

CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità soggettiva, si ritiene che le condotte illecite poste in essere da Antonio Belloni e Alessandro Sonvico siano ad essi imputabili quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di Accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

- nei confronti del Sig. Antonio Belloni, nato a Gallarate (VA) il 22 giugno 1954 e residente a […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

1. sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 187-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 pari a 350.000,00 euro, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;

2. sanzione interdittiva accessoria, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, per un periodo di mesi otto;

- nei confronti del Sig. Alessandro Sonvico, nato a Lugano (Svizzera) ed ivi residente, […omissis…]”, sono applicate le seguenti sanzioni:

1. sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 187-bis, comma 4, del d. lgs. n. 58/1998 pari a 350.000,00 euro, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento, di cui:

- euro 150.000,00 in relazione alla raccomandazione d’investimento fornita ad […omissis…];

- euro 100.000,00 in relazione alla raccomandazione d’investimento fornita a […omissis…];

- euro 100.000,00 in relazione alla raccomandazione d’investimento fornita ad […omissis…];

2. sanzione interdittiva accessoria, ai sensi dell’art. 187-quater, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998, per un periodo di mesi otto;

- è ingiunto a Pentagram SA, con sede in Lugano-Pazzallo (Svizzera), Via alla Sguancia n. 5, elettivamente domiciliata in […omissis…], in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 150.000,00 applicata ad Alessandro Sonvico in relazione alla raccomandazione d’investimento fornita ad […omissis…].

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’art. 187-septies, comma 4, del d. lgs. n. 58/1998.

22 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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