Pubblicazioni

Bollettino


« Indietro Versione stampabile

Documento 1 di 1


Delibera n. 18771 >

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Vincent Bolloré ai sensi degli articoli 187-ter e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché nei confronti di Financière de l'Odet SA e di Financière du Perguet SAS a titolo di responsabilità solidale

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la nota del 6 agosto 2012, notificata il 9 agosto 2012, con la quale la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato ha formalmente contestato, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, al Sig. Vincent Bolloré la violazione dell'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, per aver effettuato nel periodo 22 settembre – 22 ottobre 2010, tramite Financière de l'Odet SA e Financière du Perguet SAS, operazioni che hanno fissato il prezzo delle azioni Premafin a un livello artificiale e hanno conseguentemente fornito indicazioni false e fuorvianti in merito al suddetto prezzo;

VISTE le note del 6 agosto 2012, notificate il 9 agosto 2012, con la quale la Divisione Mercati ha formalmente contestato a Financière de l'Odet SA ed a Financière du Perguet SAS, quali soggetti responsabili in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, la violazione prevista dall'art. 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998 contestata al Sig. Vincent Bolloré;

CONSIDERATO che, con le succitate lettere del 6 agosto 2012, la Divisione Mercati ha formalmente contestato a Financière de l'Odet SA ed a Financière du Perguet SAS, ai sensi dell'art. 187-septies del D. Lgs n. 58/1998, anche l'illecito previsto dall'art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), per la sopraindicata violazione dell'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs n. 58/1998 commessa dal Sig. Vincent Bolloré, in qualità di rappresentante delle suddette Società, nel loro interesse;

CONSIDERATO che il Sig. Vincent Bolloré, Financière de l'Odet SA e Financière du Perguet SAS sono stati resi edotti, con le medesime note del 6 agosto 2012, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 21 agosto 2012, con la quale …, giusta procura rilasciata dal Sig. Vincent Bolloré, Financière de l'Odet SA e Financière du Perguet SAS, ha formulato richiesta di accesso agli atti del procedimento e di differimento dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive;

VISTO il verbale di accesso del 29 agosto 2012;

ESAMINATE le note del 19 novembre 2012 e del 19 febbraio 2013, con le quali Vincent Bolloré, Financière de l'Odet SA e Financière du Perguet SAS hanno prodotto deduzioni difensive volte a confutare i fatti contestati;

ESAMINATE le Relazioni Istruttorie del 18 giugno 2013, con le quali la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato ha espresso valutazioni in merito alle deduzioni di parte nel senso di ritenerle inidonee a far venir meno la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione;

VISTE le note del 19 luglio 2013, ricevute il medesimo giorno, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha trasmesso ai suddetti soggetti le succitate Relazioni Istruttorie del 18 giugno 2013, comunicando ai medesimi l'avvio della "Parte istruttoria per la decisione" relativa al procedimento sanzionatorio, indicando altresì la facoltà per gli interessati di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle citate note;

ESAMINATE le note del 16 settembre 2013, con le quali il Sig. Vincent Bolloré, a Financière de l'Odet SA ed a Financière du Perguet SAS hanno prodotto deduzioni difensive integrative;

ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 13 gennaio 2014, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dagli interessati nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione da parte del Sig. Vincent Bolloré dell'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, per aver effettuato nel periodo 22 settembre – 22 ottobre 2010, tramite Financière de l'Odet SA e Financière du Perguet SAS, operazioni che hanno fissato il prezzo delle azioni Premafin a un livello artificiale e hanno conseguentemente fornito indicazioni false e fuorvianti in merito al suddetto prezzo;

ciò risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:

- dal 2009 il gruppo Ligresti aveva manifestato difficoltà economiche, con connesse tensioni finanziarie, aggravatesi nel 2010. In particolare, nell'estate del 2010 è gradualmente emerso che la principale società assicurativa del gruppo, Fondiaria-Sai, avrebbe dovuto procedere, oltre o in alternativa alla cessione di asset, ad un aumento del capitale sociale per far fronte, tra l'altro, al peggioramento del solvency ratio. La situazione finanziaria della controllante diretta di Fondiaria-Sai, Premafin, era tale per cui essa non sarebbe stata in grado di partecipare a un aumento del capitale di Fondiaria-Sai in assenza di un aumento del proprio capitale. Tuttavia, i soci aderenti al patto di sindacato in virtù del quale era esercitato il controllo di Premafin - e, segnatamente, IM.CO. e Sinergia - versavano pure in difficili condizioni finanziarie, sicché era improbabile che essi potessero sostenere il peso di un aumento di capitale di Premafin;

- il Sig. Vincent Bolloré era consapevole della situazione economico-finanziaria del gruppo Ligresti e della necessità di tale gruppo di reperire risorse finanziarie, avendo una posizione di rilievo nel sistema di relazioni finanziarie incentrato su …, in ragione della quale conosceva ed aveva contatti con la famiglia Ligresti e, in particolare, con …;

- il Sig. Vincent Bolloré era consapevole degli obiettivi di crescita, anche per via esterna, di … in Italia ed aveva rapporti privilegiati con il …, anche in virtù delle posizioni di … nel gruppo Bolloré e del gruppo … nel patto parasociale funzionale ad assicurare la stabilità dell'assetto azionario di …;

- il Sig. Vincent Bolloré, che aveva iniziato ad acquistare azioni Premafin tramite Financière de l'Odet SA il 6 ottobre 2009, alla data del 24 agosto 2010 ha raggiunto una partecipazione dell'1,99%, appena inferiore alla soglia del 2% il cui superamento comportava l'obbligo di darne comunicazione alla Consob e, dunque, al pubblico;

- nell'estate del 2010, mentre continuava ad acquistare gradualmente azioni Premafin tramite Financière de l'Odet SA fino ad accumulare, come detto, una partecipazione dell'1,99% al 24 agosto 2010, il Sig. Vincent Bolloré:

- il 23 giugno 2010 ha incontrato il …, discutendo con lui della situazione finanziaria di Premafin e Fondiaria-Sai;

- due giorni dopo, il 25 giugno 2010, in occasione di una riunione del Consiglio di Amministrazione di …, ha incontrato …;

- cinque giorni più tardi, il 30 giugno 2010, presso la sede di …, socio rilevante di … e finanziatore di Sinergia, IM.CO. e Premafin, ha incontrato il …, al quale ha presentato un documento, elaborato dal medesimo Sig. Vincent Bolloré, che delineava un'operazione la cui struttura generale (un aumento di capitale di Premafin con cessione dei diritti d'opzione spettanti agli aderenti al patto parasociale) ed i cui principali elementi di dettaglio corrispondevano in larga misura all'accordo di massima tra … e il gruppo Ligresti che sarebbe stato poi annunciato il 29 ottobre 2010;

- il 5 agosto 2010 ha incontrato … presso la sede di …, al fine di illustrargli il suddetto documento; in tale occasione era presente anche …;

- il Sig. Vincent Bolloré ha nuovamente incontrato …, in occasione di una riunione del Consiglio di Amministrazione di …, …, in occasione di una riunione degli aderenti al patto parasociale di …, il 21 settembre 2010, allorché le trattative tra la famiglia e il gruppo Ligresti, da un lato, e …, dall'altro, si erano fatte più serrate;

- il giorno successivo, 22 settembre 2010, il Sig. Vincent Bolloré ha ripreso, tramite Financière de l'Odet SA, gli acquisti di azioni Premafin interrotti il 24 agosto 2010, superando in giornata la soglia del 2%; grazie agli ulteriori acquisti effettuati nei giorni successivi tramite Financière de l'Odet SA e Financière du Perguet SAS, è stata raggiunta il 21 ottobre 2010 la soglia del 5%, mentre il prezzo saliva e si stabilizzava intorno al livello di 1 Euro sia a causa della pressione in acquisto prodotta dal Sig. Vincent Bolloré sia a seguito dell'attenzione prodotta nei partecipanti al mercato dalla divulgazione delle notizie relative ai superamenti delle suddette soglie di partecipazione;

- nel frattempo il Sig. Vincent Bolloré ha continuato a incontrare alternativamente, in stretta successione, … e …:

- il 14 ottobre 2010 ha incontrato … per discutere delle situazioni di Premafin e Fondiaria-Sai, così come dei differenti termini di possibili offerte che … avrebbe potuto presentare alla famiglia Ligresti;

- il 19 ottobre 2010 ha incontrato a Parigi …;

- il 20 ottobre 2010 ha nuovamente incontrato … per discutere degli stessi temi trattati nel precedente incontro del 14 ottobre 2010;

- il 28 ottobre 2010 il Sig. Vincent Bolloré, dopo aver partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione di …, non ha preso parte all'Assemblea dei soci per presenziare all'intero incontro presso la sede di … nel cui ambito il …, ha sottoposto alla famiglia Ligresti la proposta di …;

- il 29 ottobre 2010 Premafin ha comunicato al pubblico il raggiungimento di un accordo di massima con la società assicurativa francese … . L'accordo prevedeva che, qualora Premafin avesse proceduto ad un aumento di capitale sociale a pagamento da offrirsi in opzione a tutti i soci al prezzo di 1,1 Euro per azione, … si sarebbe impegnata ad acquistare i diritti di opzione spettanti agli aderenti al patto parasociale ad un prezzo di 0,14 Euro e ad esercitarli;

- il Sig. Vincent Bolloré ha svolto un ruolo centrale, propositivo e propulsivo, nella preparazione dell'accordo di massima del 29 ottobre 2010;

VISTO l'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, il quale punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 25.000.000,00 chiunque ponga in essere operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari ovvero operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo od artificiale;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

VISTO l'art. 187-quinquies del D. Lgs. 58/1998, il quale stabilisce la responsabilità dell'ente per il pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti in materia di manipolazione del mercato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo del medesimo ente;

CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell'autore dell'illecito; in particolare:

- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione ed alla personalità dell'autore dell'illecito:

- che nel periodo 22 settembre – 22 ottobre 2010, il Sig. Vincent Bolloré ha acquistato, tramite Financière de l'Odet SA e Financière du Perguet SAS, complessivamente 12.463.635 azioni Premafin, pari al 3,04% del capitale sociale (ed al 66% del totale delle azioni scambiate sul MTA nelle 23 giornate del periodo), operando in 19 delle 23 giornate di negoziazione;

- che nelle 19 giornate la quantità media giornaliera acquistata dalle due suddette società è stata pari a 655.981 azioni e la media aritmetica dell'incidenza giornaliera delle quantità acquistate è stata pari al 58%;

- che nelle giornate in cui Financière de l'Odet SA e Financière du Perguet SAS hanno acquistato azioni Premafin, l'incidenza delle loro operazioni sugli scambi realizzati nel MTA è stata sempre elevata: in 13 delle 19 giornate è stata superiore o uguale al 50%;

- della circostanza che l'operatività in esame è stata posta in essere su uno strumento finanziario la cui negoziazione era caratterizzata da un mercato non liquido;

- che la manipolazione in esame è stata effettuata sul titolo Premafin S.p.A. che, all'epoca dei fatti, controllava Fondiaria-SAI S.p.A., società di particolare rilevanza nell'ambito del sistema finanziario nazionale, essendo tra le principali entità assicurative italiane;

- dell'impatto che la manipolazione in esame ha avuto sulla variazione del corso di mercato del titolo, tenuto conto che il prezzo ufficiale delle azioni Premafin è aumentato del 25,96%, da 0,8006 Euro il 21 settembre 2010 a 1,0084 Euro il 22 ottobre 2010, a fronte di un incremento dell'indice FTSE Italia All-Share del 3,68%;

- delle qualità professionali del Sig. Vincent Bolloré il quale, all'epoca dei fatti, era a capo del diversificato gruppo industriale Bolloré. In particolare, il Sig. Vincent Bolloré era Presidente del Consiglio di Amministrazione di Financière de l'Odet SA, che controlla Bolloré SA, di cui era Presidente ed Amministratore Delegato. Inoltre, era membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo di … ed era Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di …;

- per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione, che la condotta posta in essere dal Sig. Vincent Bolloré è da qualificarsi come dolosa;

CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

1) al Sig. Vincent Bolloré, nato a Boulogne- Billancourt (Francia) il 1° aprile 1952 e residente a …, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi diciotto;

2) è, altresì, ingiunto a Financière de l'Odet SA, avente sede legale presso la Tour Bolloré, 31-32 Quai del Dion-Bouton a Puteaux (Francia), ed a Financière du Perguet SAS, avente sede legale presso la Tour Bolloré, 31-32 Quai del Dion-Bouton a Puteaux (Francia), in qualità di obbligati in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo della summenzionata sanzione di € 1.000.000,00, applicata al Sig. Vincent Bolloré per violazione dell'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. 58/1998;

3) a Financière de l'Odet SA sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 187-quinquies, del D.Lgs. n. 58/1998;

4) a Financière du Perguet SAS sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 187-quinquies, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero) dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

Milano, 22 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

Bollettino elettronico - per saperne di più