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Delibera n. 18487 >

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Niccolò Lucchini ai sensi degli articoli 187-ter e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché nei confronti di Weltika SA a titolo di responsabilità solidale

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la nota del 19 marzo 2012, notificata il 22 marzo 2012, con la quale la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato ha formalmente contestato, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, al Sig. Niccolò Lucchini la violazione dell'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, in concorso con i Sig.ri Salvatore Ligresti e Giancarlo de Filippo, per aver effettuato, mediante Darlis Anstalt, Ulero Anstalt, Alembert Associates SA e Okanda Stiftung, operazioni che hanno fissato il prezzo delle azioni Premafin a un livello artificiale nel periodo 2 novembre 2009 – 16 settembre 2010 e hanno conseguentemente fornito indicazioni false e fuorvianti in merito al suddetto prezzo;

VISTA la nota del 19 marzo 2012, notificata il 22 marzo 2012, con la quale la Divisione Mercati ha formalmente contestato a Weltika SA, quale soggetto responsabile in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, la violazione prevista dall'art. 187-ter, comma 3, lettere a) e b), del D. Lgs n. 58/1998 contestata al Sig. Niccolò Lucchini;

CONSIDERATO che il Sig. Niccolò Lucchini e Weltika SA sono stati resi edotti, con le medesime note del 19 marzo 2012, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 6 aprile 2012, con la quale il Sig. Niccolò Lucchini ha formulato richiesta di accesso agli atti del procedimento e di differimento dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive;

VISTO il verbale di accesso del 26 aprile 2012;

ESAMINATA la nota del 18 luglio 2012, con la quale il Sig. Niccolò Lucchini ha presentato, anche nell'interesse di Weltika SA, deduzioni difensive volte a confutare i fatti contestati;

ESAMINATE le Relazioni Istruttorie del 30 ottobre 2012, con le quali la Divisione Mercati – Ufficio Abusi di Mercato ha espresso valutazioni in merito alle deduzioni di parte nel senso di ritenerle inidonee a far venir meno la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione;

VISTE le note del 2 novembre 2012, ricevute il 9 novembre 2012, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha trasmesso al Sig. Niccolò Lucchini ed a Weltika SA le succitate Relazioni Istruttorie del 30 ottobre 2012, comunicando ai medesimi l'avvio della "Parte istruttoria per la decisione" relativa al procedimento sanzionatorio, indicando altresì la facoltà per gli interessati di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle citate note;

ESAMINATA la nota del 10 dicembre 2012, con la quale il Sig. Niccolò Lucchini ha prodotto deduzioni difensive integrative, anche nell'interesse di Weltika SA;

ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 25 febbraio 2013, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dagli interessati nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione da parte del Sig. Niccolò Lucchini, dell'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, in concorso con i Sig.ri Salvatore Ligresti e Giancarlo de Filippo, per aver effettuato, mediante Darlis Anstalt, Ulero Anstalt, Alembert Associates SA e Okanda Stiftung, operazioni che hanno fissato il prezzo delle azioni Premafin a un livello artificiale nel periodo 2 novembre 2009 – 16 settembre 2010 e hanno conseguentemente fornito indicazioni false e fuorvianti in merito al suddetto prezzo;

ciò risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:

- fin dal 1993 il Sig. Salvatore Ligresti aveva creato un "sistema" di trust, allo scopo di proteggere il proprio patrimonio, trasferendovi una partecipazione inizialmente pari al 24,5% del capitale di Premafin; tale sistema di trust è stato successivamente ampliato mediante la creazione di altri trust e relativi enti di pertinenza cui sono state progressivamente trasferite quote della suddetta partecipazione in Premafin;

- il predetto sistema di trust è sempre stato di fatto gestito dal Sig. Salvatore Ligresti; in particolare, anche dopo il 2003 - anno in cui, asseritamente, il Sig. Salvatore Ligresti non avrebbe dovuto ricoprire più alcun ruolo formale nell'ambito del suddetto sistema – sono stati stipulati negozi tra The Heritage Trust ed altri trust del sistema creato nel 1993 da Salvatore Ligresti, in virtù dei quali sono stati trasferiti pacchetti di azioni e warrant di Premafin di rilevante valore senza alcuna contropartita;

- nell'ambito di tale sistema il Sig. Giancarlo de Filippo era il trustee di The Heritage Trust e l'asset manager di The Ever Green Security Trust;

- tali incarichi gli sono stati conferiti in virtù del rapporto di amicizia, professionale e di affari sussistente con il Sig. Salvatore Ligresti;

- anche il Sig. Niccolò Lucchini era un uomo di fiducia di Ligresti, prestando servizi professionali ai trust facenti parte del sistema in esame ricoprendo incarichi professionali per conto di enti di pertinenza dei medesimi trust ed era stato presentato al Sig. Giancarlo de Filippo proprio dal Sig. Salvatore Ligresti;

- nell'ambito dei suddetti incarichi di gestione dei trust, il Sig. Giancarlo de Filippo ha conferito al Sig. Niccolò Lucchini mandati generali per la compravendita di azioni Premafin;

- nel periodo 2 novembre 2009 – 16 settembre 2010, il Sig. Niccolò Lucchini, in virtù dei suddetti mandati, ha disposto contemporaneamente:

- ingenti acquisti di azioni Premafin per conto di Darlis Anstalt, Ulero Anstalt, Alembert Associates SA (enti di pertinenza dei suddetti trust) e di Okanda Stiftung; tali acquisti sono stati effettuati tutti con le stesse modalità: concentrati in asta di chiusura, inserendo PDNA di grandi dimensioni e con limite di prezzo superiore a quello dell'ultimo contratto concluso in negoziazione continua. I citati enti sono risultati, nel periodo preso in considerazione ai fini delle contestazioni, i massimi acquirenti di azioni Premafin;

- rilevanti vendite di azioni Premafin per conto di Hubbard Corporation e Condor Holdings & Investments Ltd (anch'essi enti di pertinenza dei trust in parola); tali vendite sono state disposte quasi esclusivamente in negoziazione continua, in tempi e con modalità idonei ad evitare quanto più possibile impatti negativi sul prezzo. Anche in tal caso, i citati enti sono risultati i massimi venditori di azioni Premafin sul MTA nel periodo 2 novembre 2009 – 16 settembre 2010;

- l'operatività di acquisto è stata particolarmente significativa sotto i seguenti profili:

- quantità di azioni acquistate: nelle 223 giornate di negoziazione prese in considerazione Alembert, Darlis Anstalt, Ulero Anstalt e Okanda hanno acquistato un numero di azioni pari al 22% del totale delle azioni Premafin scambiate sul MTA, risultando congiuntamente i massimi acquirenti di tali azioni;

- modalità omogenee: gli acquisti sono stati concentrati nelle aste di chiusura, per grandi volumi relativamente alle quantità normalmente scambiate in tali aste (il 79% delle azioni è stato acquistato in tale fase);

- grandi volumi rispetto alle quantità normalmente scambiate in tali aste;

- PDNA di grandi dimensioni rispetto alla norma, senza limite di prezzo o con limiti di prezzo superiori al last price della negoziazione continua;

- tempistica: i citati enti hanno effettuato i suddetti acquisti in modo continuativo, operando in quasi tutte le giornate di negoziazione del periodo 2 novembre 2009 – 16 settembre 2010;

- incidenza sul prezzo: i suddetti acquisti hanno sostenuto il prezzo dell'asta di chiusura ed il prezzo ufficiale del titolo, facendo divergere il corso di mercato delle azioni Premafin (-28%) rispetto al NAV (-62%);

- le suddette operazioni di acquisto hanno avuto come effetto quello di sostenere in via continuativa il prezzo dell'asta di chiusura ed il prezzo ufficiale, facendo artificialmente divergere notevolmente il corso di mercato delle azioni Premafin (-28%) rispetto al NAV (-62%);

- in questo contesto, sussisteva un rilevante interesse del Sig. Ligresti a sostenere il titolo Premafin, atteso lo stato di difficoltà economica finanziaria nel quale versavano le società del gruppo Ligresti e, più specificatamente, IM.CO. e Sinergia, società controllanti Premafin, che avevano ottenuto finanziamenti garantiti proprio da azioni della stessa Premafin e che stavano negoziando con le banche creditrici la ristrutturazione di un ingente debito; peraltro, anche la stessa Fondiaria-SAI S.p.A. – la cui partecipazione costituiva per Premafin la componente di investimento più rilevante – aveva registrato notevoli perdite di valore, ciò che avrebbe potuto portare ad una svalutazione in bilancio di tale partecipazione, con conseguente ulteriore diminuzione del patrimonio netto di Premafin;

VISTO l'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998, il quale punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 25.000.000,00 chiunque ponga in essere operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari ovvero operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo od artificiale;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell'autore dell'illecito; in particolare:

- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione ed alla personalità dell'autore dell'illecito:

- del significativo volume della quantità di azioni scambiata nelle aste di chiusura rispetto alle quantità normalmente scambiate;

- che l'operatività in esame è stata posta in essere su uno strumento finanziario la cui negoziazione era caratterizzata da un mercato non liquido;

- che la manipolazione in esame è stata effettuata sul titolo Premafin S.p.A. che, all'epoca dei fatti, controllava Fondiaria-SAI S.p.A., società di particolare rilevanza nell'ambito del sistema finanziario nazionale, essendo tra le principali entità assicurative italiane;

- del rilevante impatto che la manipolazione in esame ha avuto sulla variazione del corso di mercato del titolo;

- delle qualità professionali del Sig. Niccolò Lucchini il quale, all'epoca dei fatti, era titolare di uno studio fiduciario e commerciale che aveva ricevuto mandati generali dal Sig. Giancarlo de Filippo per la compravendita di azioni Premafin per conto di enti di pertinenza di The Heritage Trust e di The Ever Green Security Trust;

- per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione, che la condotta posta in essere dal Sig. Niccolò Lucchini è da qualificarsi come dolosa;

CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

1) al Sig. Niccolò Lucchini, residente a …, sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000.000,00, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, per un periodo di mesi ventiquattro;

2) e', altresì, ingiunto a Weltika SA, con sede a Lugano (Svizzera) in Via Pretorio n. 7, in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689 del 1981, di pagare l'importo della summenzionata sanzione di € 3.000.000,00, applicata al Sig. Niccolò Lucchini per violazione dell'art. 187-ter, comma 3, lett. a) e b), del D. Lgs. 58/1998.

Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F 23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, e del quale è comunque allegato alla presente delibera fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

Milano, 6 marzo 2013

 

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

 

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