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Document 02014R0664-20220608

Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/2022-06-08

02014R0664 — IT — 08.06.2022 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari

(GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/891 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 2022

  L 155

3

8.6.2022




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari



Articolo 1

Norme specifiche sulla provenienza dei mangimi e delle materie prime

1.  
Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, nel caso dei prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta i mangimi provengono integralmente dalla zona geografica delimitata.

Nella misura in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

2.  
Tutte le restrizioni all'origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica protetta sono giustificate in relazione al legame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 2

Simboli dell'Unione

I simboli dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono stabiliti in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Limitazione del disciplinare delle specialità tradizionali garantite

Il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 è conciso e non supera 5 000 parole, tranne in casi debitamente giustificati.

Articolo 4

Procedure nazionali di opposizione per le domande comuni

Nel caso delle domande comuni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure nazionali di opposizione sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 5

Obbligo di notifica degli accordi nelle procedure di opposizione

Quando le parti interessate raggiungono un accordo a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda notificano alla Commissione tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri del richiedente e delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o di altre persone fisiche o giuridiche che hanno fatto opposizione.

▼M1

Articolo 6

Domande di modifiche dell’Unione di un disciplinare

Ai fini dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare contiene soltanto modifiche dell’Unione. Se la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell’Unione si applica soltanto alla modifica dell’Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee incluse nella domanda sono considerate non presentate.

▼M1

Articolo 6 bis

Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione

1.  
Le domande di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare sono considerate ricevibili se sono state presentate in conformità dell’articolo 53 del regolamento (UE) 1151/2012 e comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 ( 1 ) e se sono conformi all’articolo 10 di detto regolamento di esecuzione.

L’approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche dell’Unione riportate nella domanda stessa.

2.  
Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell’irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.

Articolo 6 ter

Modifiche ordinarie del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta

1.  
Ai fini dell’articolo 53 del regolamento (UE) 1151/2012, le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal gruppo richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale gruppo richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

La domanda di approvazione di una modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1151/2012. Insieme alla domanda è fornita anche una sintesi dei motivi per i quali sono richieste le modifiche.

2.  
Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, lo Stato membro può approvare la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato o il riferimento elettronico alla versione pubblicata del disciplinare consolidato e, se del caso, del documento unico.

La decisione di approvazione è resa pubblica. La modifica ordinaria approvata è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro comunica senza indebiti ritardi alla Commissione eventuali sentenze nazionali definitive e inappellabili che annullino una decisione di approvazione di una modifica ordinaria.

3.  
Le decisioni di approvazione di modifiche ordinarie concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato, entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione pertinente.
4.  
La comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all’articolo 10 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
5.  
Nel caso in cui la modifica ordinaria comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica ordinaria e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.

Nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.

L’autorità nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica ordinaria alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.

6.  
Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui sono state pubblicate a norma del paragrafo 5, primo comma, o rese pubbliche a norma del paragrafo 5, secondo comma.
7.  
Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica la procedura relativa alle modifiche ordinarie separatamente. La modifica ordinaria è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l’entrata in applicazione dell’ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.

Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell’Unione.

8.  
Il paragrafo 7 si applica mutatis mutandis ai casi in cui una parte della zona geografica interessata è situata nel territorio di un paese terzo.

Articolo 6 quater

Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie

1.  
Se una modifica ordinaria che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente presso la Commissione una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, lo Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell’Unione. Se la modifica dell’Unione pendente è stata pubblicata per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell’Unione.
2.  
Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione che sono state approvate, tale modifica ordinaria non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che ha approvato tale modifica ordinaria trasmette alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell’Unione che le modifiche ordinarie.

Articolo 6 quinquies

Modifiche temporanee di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta

1.  
Le modifiche temporanee di un disciplinare sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Le modifiche temporanee sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi che le giustificano entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica ordinaria temporanea è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione della modifica.
2.  
Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica separatamente la procedura relativa alle modifiche temporanee di cui al paragrafo 1.
3.  
Le modifiche temporanee concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi che le giustificano, da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.
4.  
La comunicazione alla Commissione di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all’articolo 10 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
5.  
La Commissione rende pubblica la comunicazione di una modifica temporanea tramite i sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica temporanea. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica dalla Commissione.

L’autorità nazionale di cui ai paragrafi 1 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica temporanea alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.

▼B

Articolo 7

Cancellazione

1.  
La procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applica, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, primo e secondo comma, di detto regolamento.
2.  
Gli Stati membri sono autorizzati a presentare di loro iniziativa una richiesta di cancellazione a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
3.  
Le richieste di cancellazione sono pubblicate a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
4.  
Le dichiarazioni di opposizione motivate relative alla cancellazione sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato della denominazione registrata da parte di un terzo interessato.

Articolo 8

Norme transitorie

1.  
Con riguardo alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette registrate anteriormente al 31 marzo 2006 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un documento unico trasmesso dal suddetto Stato membro. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare.
2.  

Fino al 3 gennaio 2016 si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

per i prodotti originari dell'Unione, il nome registrato, se utilizzato sull'etichettatura, è accompagnato dal simbolo corrispondente dell'Unione o dall'indicazione corrispondente di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

b) 

per i prodotti ottenuti al di fuori dell'Unione, è facoltativo apporre sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite l'indicazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1898/2006 e il regolamento (CE) n. 1216/2007 sono abrogati.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 5 si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Simbolo dell'Unione di «Denominazione di origine protetta»

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Simbolo dell'Unione di «Indicazione geografica protetta»

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Simbolo dell'Unione di «Specialità tradizionale garantita»

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( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

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