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Document 02014R0664-20220608
Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 of 18 December 2013 supplementing Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the establishment of the Union symbols for protected designations of origin, protected geographical indications and traditional specialities guaranteed and with regard to certain rules on sourcing, certain procedural rules and certain additional transitional rules
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari
Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari
No longer in force
02014R0664 — IT — 08.06.2022 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/891 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 2022 |
L 155 |
3 |
8.6.2022 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari
Articolo 1
Norme specifiche sulla provenienza dei mangimi e delle materie prime
Nella misura in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all'ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.
Articolo 2
Simboli dell'Unione
I simboli dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono stabiliti in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Limitazione del disciplinare delle specialità tradizionali garantite
Il disciplinare di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 è conciso e non supera 5 000 parole, tranne in casi debitamente giustificati.
Articolo 4
Procedure nazionali di opposizione per le domande comuni
Nel caso delle domande comuni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le procedure nazionali di opposizione sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.
Articolo 5
Obbligo di notifica degli accordi nelle procedure di opposizione
Quando le parti interessate raggiungono un accordo a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le autorità dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda notificano alla Commissione tutti i fattori che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo, compresi i pareri del richiedente e delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o di altre persone fisiche o giuridiche che hanno fatto opposizione.
Articolo 6
Domande di modifiche dell’Unione di un disciplinare
Ai fini dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare contiene soltanto modifiche dell’Unione. Se la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell’Unione si applica soltanto alla modifica dell’Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee incluse nella domanda sono considerate non presentate.
Articolo 6 bis
Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione
L’approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche dell’Unione riportate nella domanda stessa.
Articolo 6 ter
Modifiche ordinarie del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta
La domanda di approvazione di una modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1151/2012. Insieme alla domanda è fornita anche una sintesi dei motivi per i quali sono richieste le modifiche.
La decisione di approvazione è resa pubblica. La modifica ordinaria approvata è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro comunica senza indebiti ritardi alla Commissione eventuali sentenze nazionali definitive e inappellabili che annullino una decisione di approvazione di una modifica ordinaria.
Nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.
L’autorità nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica ordinaria alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.
Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell’Unione.
Articolo 6 quater
Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie
Articolo 6 quinquies
Modifiche temporanee di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta
L’autorità nazionale di cui ai paragrafi 1 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica temporanea alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.
Articolo 7
Cancellazione
Articolo 8
Norme transitorie
Fino al 3 gennaio 2016 si applicano le seguenti disposizioni:
per i prodotti originari dell'Unione, il nome registrato, se utilizzato sull'etichettatura, è accompagnato dal simbolo corrispondente dell'Unione o dall'indicazione corrispondente di cui all'articolo 12, paragrafo 3, o all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
per i prodotti ottenuti al di fuori dell'Unione, è facoltativo apporre sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite l'indicazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1898/2006 e il regolamento (CE) n. 1216/2007 sono abrogati.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 5 si applica unicamente alle procedure di opposizione per le quali il periodo di tre mesi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Simbolo dell'Unione di «Denominazione di origine protetta»
Simbolo dell'Unione di «Indicazione geografica protetta»
Simbolo dell'Unione di «Specialità tradizionale garantita»
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).