Language of document : ECLI:EU:T:2016:495

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

15 settembre 2016 (*)

«Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità»

Nelle cause T‑353/14 e T‑17/15,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica di Lituania, rappresentata da D. Kriaučiūnas e V. Čepaitė, in qualità di agenti,

interveniente nella causa T‑17/15,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente, nelle cause T‑353/14 e T‑17/15, da J. Currall e G. Gattinara, nonché, nella causa T‑17/15, da F. Simonetti, e successivamente da G. Gattinara e F. Simonetti, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, nella causa T‑353/14, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e mirante all’annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (GU 2014, C 74 A, pag. 4), e, nella causa T‑17/15, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e mirante all’annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati (GU 2014, C 391 A, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e C. Wetter, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti all’origine della controversia.

1        L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) è un organismo interistituzionale, creato in forza della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l’EPSO (GU 2002, L 197, pag. 53). In applicazione dell’articolo 2, terzo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo Statuto (GU 2004, L 124, pag. 1), le istituzioni firmatarie della succitata decisione hanno, tramite l’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima, affidato all’EPSO l’esercizio dei poteri di selezione che sono conferiti, in virtù dell’articolo 30, primo comma, e dell’allegato III dello Statuto, alle loro autorità aventi il potere di nomina. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della citata decisione, l’EPSO può esercitare i poteri di cui al paragrafo 1 quando questi sono conferiti all’autorità che ha il potere di nomina di un organismo, organo o agenzia istituiti dai Trattati o in base ad essi, su richiesta di tale organismo, organo o agenzia. L’articolo 4 della medesima decisione prevede che, mentre, in applicazione dell’articolo 91 bis dello Statuto, le domande e i reclami relativi all’esercizio dei poteri conferiti all’EPSO sono presentati a quest’ultimo, i ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione europea.

2        Il 1° marzo 2014 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2014, C 60 A, pag. 1) le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali (in prosieguo: le «Disposizioni generali»).

3        Al punto 1.3 delle Disposizioni generali, intitolato «Ammissibilità», viene indicato, sotto il titolo «Conoscenze linguistiche», quanto segue:

«A seconda del concorso, sarà chiesto di dimostrare la conoscenza delle lingue ufficiali dell’UE. Di norma, occorre avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE e una conoscenza soddisfacente di un’altra di queste lingue, ma il bando di concorso può imporre condizioni più rigorose (in particolare nel caso dei profili per linguisti). Salvo indicazione contraria nel bando di concorso, la scelta della seconda lingua è in genere limitata al francese, all’inglese o al tedesco».

4        Nella nota a fondo pagina n. 7 delle Disposizioni generali viene precisato che, «[c]onformemente alla sentenza pronunciata dalla [Corte di giustizia] nella causa C‑566/10 P, Repubblica italiana/Commissione, le istituzioni dell’[Unione europea] devono motivare la limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’UE».

5        Nel medesimo punto 1.3 delle Disposizioni generali viene inoltre indicato quanto segue:

«Nell’organizzare i concorsi generali l’EPSO applica gli Orientamenti generali relativi all’uso delle lingue nei concorsi EPSO, adottati dal collegio dei capi dei servizi amministrativi il 15 maggio 2013.

Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell’Unione europea, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e quelle che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli.

Le opzioni relative alla seconda lingua nei concorsi generali sono definite in base all’interesse del servizio, che richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. In caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso.

Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra i candidati, tutti i partecipanti ai concorsi – compresi coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette – devono sostenere le prove nella loro seconda lingua, scelta tra queste tre lingue. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente assai simile a quello in cui dovranno lavorare. Ciò non pregiudica la possibilità di una successiva formazione linguistica finalizzata all’apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari.

(…)».

6        Gli Orientamenti menzionati nel punto 5 supra figurano quale allegato delle Disposizioni generali (allegato 2), come risulta dalla nota a fondo pagina n. 8 di queste ultime.

7        Al punto 2.1.4 delle Disposizioni generali, intitolato «Iscriversi per via elettronica», viene precisato che «[t]utte le parti [dell’atto di candidatura], compresa la sezione “valutazione dei talenti” (évaluateur de talent, Talent Screener, Talentfilter), devono essere compilate in francese, inglese o tedesco, salvo diversa indicazione nel bando di concorso».

8        Al punto 3.1.1 delle Disposizioni generali, intitolato «Comunicazioni dell’EPSO ai candidati», il paragrafo 1 indica quanto segue:

«Le comunicazioni relative ai risultati e a tutte le convocazioni saranno inviate ai candidati esclusivamente mediante il loro account EPSO in francese, inglese o tedesco».

9        Il punto 3.1.2 delle Disposizioni generali, intitolato «Comunicazioni dei candidati all’EPSO», è formulato nei seguenti termini:

«Prima di contattare l’EPSO, un candidato è tenuto a leggere e verificare attentamente tutte le informazioni contenute nel bando di concorso, nelle presenti disposizioni generali e nel sito dell’EPSO, comprese le “domande più frequenti” (...).

Il sito spiega come contattare l’EPSO (...). Tutta la corrispondenza relativa a una determinata candidatura deve menzionare il nome del candidato, il numero del concorso e il numero di candidatura.

L’EPSO si impegna ad applicare i principi del codice di buona condotta amministrativa (...). Conformemente a questi stessi principi, l’EPSO si riserva tuttavia il diritto di cessare ogni scambio di corrispondenza se la posta inviata dai candidati rappresenta un abuso, perché ripetitiva, insultante e/o priva di oggetto»

10      Al punto 4 del Codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico, allegato alla decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 17 ottobre 2000, recante modificazione del suo regolamento interno (GU 2000, L 267, pag. 63), al quale viene fatto riferimento nella citazione di cui al punto 9 supra (in prosieguo: il «Codice di buona condotta amministrativa»), si precisa, nell’ambito del titolo «Corrispondenza», quanto segue:

«A norma dell’articolo 21 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione deve rispondere nella lingua in cui è stata redatta la lettera pervenutale, sempreché si tratti di una delle lingue ufficiali delle Comunità»

11      L’allegato 2 delle Disposizioni generali, intitolato «Orientamenti generali del collegio dei capi dei servizi amministrativi relativi all’uso delle lingue nei concorsi EPSO» (in prosieguo: gli «Orientamenti generali»), enuncia quanto segue:

«In linea generale, nei concorsi EPSO è confermato il regime linguistico seguente:

–        gli elementi stabili della pagina web dell’EPSO sono redatti in tutte le lingue ufficiali;

–        i bandi di concorso, compresi i concorsi per linguisti, i concorsi connessi all’allargamento e le disposizioni generali applicabili a tutti i concorsi generali sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali;

–        i seguenti test si svolgono in tutte le lingue ufficiali:

–        test di ammissione (ragionamento verbale e numerico),

–        test di comprensione linguistica nei concorsi per traduttori,

–        test preliminari di traduzione nei concorsi per giuristi linguisti,

–        test intermedi di interpretazione (su computer) nei concorsi per interpreti,

–        test sulle competenze (traduzione o interpretazione) nei concorsi per linguisti.

–        (…)

–        le prove del centro di valutazione si svolgono solo nella seconda lingua dei candidati, scelta fra il francese, l’inglese e il tedesco.

Allo stesso modo, gli inviti a manifestare interesse nelle selezioni di agenti contrattuali organizzate dall’EPSO sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali.

Più fattori giustificano la limitazione della scelta della seconda lingua.

Innanzitutto, l’interesse del servizio richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di svolgere con efficacia i compiti inerenti al settore o al ruolo specificato nel bando di concorso per i quali sono stati assunti.

Il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue più usate nelle istituzioni e quelle in cui tradizionalmente si svolgono le riunioni dei membri delle istituzioni. Il francese, l’inglese e il tedesco sono inoltre le lingue [veicolari] più usate nella comunicazione interna ed esterna, come confermano le statistiche riguardanti le lingue di origine dei testi tradotti dai servizi di traduzione delle istituzioni.

Alla luce delle esigenze reali dei servizi in merito all’uso delle lingue nella comunicazione interna ed esterna, lo Statuto dei funzionari dispone, all’articolo 27, paragrafo 1, che uno dei criteri di selezione deve essere la conoscenza soddisfacente di una di queste tre lingue, che va valutata simulando una reale situazione di lavoro. La conoscenza di una terza lingua prevista dall’articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari non può sostituire la conoscenza di una di queste tre lingue al momento dell’assunzione.

In secondo luogo, la limitazione delle lingue nelle fasi successive del concorso è giustificata dalla natura delle prove. Conformemente all’articolo 27 dello Statuto dei funzionari, le autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni hanno deciso di modificare le procedure di selezione introducendo a partire dal 2010 metodi di valutazione fondati sulle competenze che riflettano meglio la capacità dei candidati di svolgere le funzioni richieste.

Fondamentali ricerche scientifiche hanno mostrato che i centri di valutazione, che simulano reali situazioni di lavoro, sono il mezzo migliore per prevedere le prestazioni professionali. Si tratta del metodo più affidabile esistente e, in quanto tale, anche di quello più utilizzato a livello mondiale. Una valutazione del genere è tanto più necessaria per le istituzioni, considerata la lunga durata delle carriere e la mobilità interna. In base a un quadro di competenze elaborato dalle autorità che hanno il potere di nomina, viene selezionato un certo numero di esercizi atti a valutare le competenze richieste. Onde assicurare che i candidati siano valutati in modo equo e possano comunicare direttamente con i valutatori e con gli altri candidati che partecipano a una medesima prova, la fase del centro di valutazione deve svolgersi in una lingua veicolare o, in determinate circostanze, nella lingua principale del concorso. Nel primo caso la lingua veicolare deve essere scelta tra le lingue maggiormente conosciute dai candidati.

Su questa base, occorre fare tutto il possibile per evitare qualsiasi discriminazione tra i candidati; ne consegue che ogni candidato deve essere testato nella sua seconda lingua. Tuttavia, poiché questa lingua deve essere anche una lingua veicolare, la scelta della seconda lingua è limitata. Dato che la consuetudine di usare il francese, l’inglese e il tedesco, cui si è fatto riferimento, costituisce tuttora la prassi delle istituzioni, la scelta va fatta tra queste tre lingue. I centri di valutazione non effettuano alcuna valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati, e una conoscenza soddisfacente di una di queste tre lingue in quanto seconda lingua è del tutto sufficiente per superare le prove (ciò corrisponde del resto anche ai criteri minimi di cui all’articolo 28 dello Statuto). Un tale livello di conoscenza linguistica non è affatto sproporzionato in considerazione delle reali esigenze del servizio sopra descritte.

L’uso del francese, dell’inglese o del tedesco come seconda lingua da scegliere per le fasi successive delle procedure di concorso non comporta alcuna discriminazione rispetto alla lingua materna. Non si tratta infatti di una restrizione dell’uso della lingua materna. L’obbligo di scegliere una seconda lingua tra francese, inglese o tedesco – obbligatoriamente diversa dalla prima lingua, che di norma è la lingua materna o equivalente – garantisce che i candidati siano valutati su un piano di parità. Va inoltre sottolineato che una conoscenza sufficiente della seconda lingua dipende essenzialmente dall’impegno personale dei candidati.

Tale richiesta è in ogni caso proporzionata alle reali esigenze del servizio. La limitazione nella scelta della seconda lingua corrisponde inoltre alle attuali conoscenze linguistiche della popolazione in Europa. Oltre a essere le lingue parlate in diversi Stati membri, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue straniere di maggiore diffusione, le più studiate in quanto lingue straniere e quelle che i cittadini ritengono più utile apprendere. Le reali esigenze del servizio sembrano dunque ragionevolmente riflettere le capacità linguistiche che si possono chiedere ai candidati, tanto più che le conoscenze linguistiche in senso stretto (errori grammaticali, di ortografia o di vocabolario) non sono valutate nel quadro dei test delle competenze. La limitazione nella scelta della seconda lingua a francese, inglese e tedesco non costituisce quindi un ostacolo sproporzionato per quanti desiderino accedere ai concorsi, ma, stando alle informazioni disponibili, corrisponde alle aspettative e alle abitudini dei cittadini.

Il carattere proporzionale e non discriminatorio di questa limitazione in determinate fasi del concorso è confermato dalle statistiche pertinenti. Ad esempio, il francese, l’inglese e il tedesco si sono attestate come opzioni privilegiate quando i candidati hanno avuto la facoltà di scegliere la seconda lingua tra le 11 lingue ufficiali proposte nel quadro dei grandi concorsi generalisti EU‑25 per amministratori e assistenti del 2005. Le statistiche relative ai concorsi successivi alla riforma del 2010 non mostrano distorsioni a favore dei cittadini dei paesi nei quali il francese, l’inglese o il tedesco sono lingua ufficiale. Inoltre le statistiche relative alle prove del ciclo AD 2010 indicano che un numero consistente di candidati continua a scegliere una di queste tre lingue come seconda lingua.

Per gli stessi motivi, sembra giustificato esigere che i candidati utilizzino una di queste tre lingue per comunicare con l’EPSO e per compilare la sezione “valutazione dei talenti” (évaluateur de talent, Talent Screener, Talentfilter).

Ne consegue che, nell’intento di conciliare l’interesse del servizio con le abilità dei candidati, è indispensabile organizzare determinate prove in un numero ridotto di lingue dell’Unione per assicurare, da un lato, che i candidati idonei possiedano una conoscenza adeguata di una combinazione di lingue che consenta loro di esercitare le funzioni richieste e, dall’altro, che siano applicati metodi di selezione basati sulla valutazione dei risultati. Dato che i bandi di concorso e la guida per i candidati sono pubblicati nelle 24 lingue dell’Unione e considerando che i candidati possono sostenere la fondamentale prima fase dei concorsi nella loro lingua materna, da scegliere tra le 24 lingue dell’Unione, è possibile affermare che è stato raggiunto un giusto equilibrio tra l’interesse del servizio e il principio del multilinguismo e della non discriminazione in base alla lingua.

Si procederà quindi a decidere caso per caso in merito alla scelta delle lingue, tenendo conto, da un lato, del regime linguistico adottato dal consiglio di amministrazione dell’EPSO e, dall’altro, dell’esigenza specifica delle istituzioni di disporre di candidati immediatamente operativi.

Sulla base di quanto precede, è possibile individuare due casistiche generali:

–        innanzitutto, profili generali o profili specifici il cui elemento principale ai fini della selezione, oltre alle competenze generali, è la conoscenza o l’esperienza in un determinato settore o in una data professione. In questi casi, l’esigenza fondamentale è la capacità di lavorare e comunicare in un contesto multilingue nel quale la padronanza delle lingue più utilizzate presso le istituzioni giustifica una limitazione della scelta tra le lingue dell’Unione europea nella procedura di selezione,

–        in secondo luogo, profili per i quali la conoscenza di una o più lingue riveste una particolare importanza, ad esempio per i linguisti o per altri profili nei quali le procedure di selezione sono organizzate per lingua. In questo ambito, oltre alla valutazione delle competenze generali indicate sopra, saranno organizzate anche altre prove di competenza specifiche nelle lingue in questione.

Anche adottando questa impostazione, è opportuno che qualsiasi decisione di limitare il numero delle lingue dei concorsi sia esaminata individualmente per ciascun concorso al fine di riflettere le particolari esigenze delle istituzioni per il profilo o i profili in questione».

12      Il 13 marzo 2014 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (GU 2014, C 74 A, pag. 4). Il 6 novembre 2014 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati (GU 2014, C 391 A, pag. 1). Si tratta dei bandi di concorso di cui si chiede l’annullamento mediante i presenti ricorsi (in prosieguo, congiuntamente: i «bandi impugnati»).

13      Nella parte introduttiva di ciascuno dei bandi impugnati viene precisato che le Disposizioni generali formano «parte integrante» dei bandi stessi».

14      Quale parte delle condizioni di ammissione ai concorsi costituenti l’oggetto dei bandi impugnati, questi ultimi richiedono una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione, indicata come «lingua 1» del concorso, e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, indicata come «lingua 2» del concorso, da scegliersi, a cura di ciascun candidato, tra le lingue francese, inglese o tedesca, con la precisazione che essa deve essere obbligatoriamente diversa dalla lingua scelta dallo stesso candidato come lingua 1 (parte III, punto 2.3, dei bandi impugnati).

15      Nel punto 2.3 della parte III dei bandi impugnati vengono fornite alcune precisazioni riguardo alla limitazione della scelta della lingua 2 alle sole tre lingue summenzionate. In proposito, il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14 rileva quanto segue:

«Conformemente alla sentenza [del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752)], le istituzioni dell’Unione motivano nell’ambito del presente concorso la limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione.

Si informano i candidati che l’opzione relativa alla seconda lingua del presente concorso è stata definita in base all’interesse del servizio, che richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. In caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso.

Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell’Unione europea, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli. Inoltre, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue straniere più diffuse e apprese nell’Unione europea. Ciò conferma che la padronanza di almeno una di queste lingue corrisponde all’attuale livello di istruzione e competenza professionale che può essere richiesto per candidarsi a un posto di lavoro nelle istituzioni dell’Unione europea. Pertanto, per raggiungere un equilibrio tra l’interesse del servizio, da un lato, e le esigenze e le capacità dei candidati, dall’altro, tenendo conto dell’ambito specifico del presente concorso, è legittimo organizzare prove in francese, inglese e tedesco, per assicurare che, a prescindere dalla loro prima lingua, tutti i candidati padroneggino a livello operativo almeno una di queste tre lingue ufficiali. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni dell’Unione di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente simile a quello in cui dovranno lavorare.

Per le stesse ragioni viene limitata anche la scelta delle lingue usate nella comunicazione tra i candidati e l’istituzione e per compilare l’atto di candidatura. Ciò consente di [garantire l’omogeneità in sede di comparazione tra i candidati e di controllo delle informazioni da essi fornite] nell’atto di candidatura.

Inoltre, per garantire la parità di trattamento, tutti i partecipanti al concorso – compresi coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette – devono sostenere le prove nella loro seconda lingua scelta tra queste tre lingue.

Ciò non pregiudica la successiva formazione linguistica finalizzata all’apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari».

16      Il bando di concorso generale EPSO/AD/294/14 fornisce, in sostanza, le stesse precisazioni.

17      La parte IV del bando di concorso generale EPSO/AD/276/14 prevede l’organizzazione di test di accesso, effettuati su computer. Si tratta di prove di ragionamento verbale [test a)], di ragionamento numerico [test b)], di ragionamento astratto [test c)] e di un test situazionale [test d)]. Nel punto 3 della medesima parte del bando impugnato viene precisato che la lingua dei test a), b) e c) è la lingua 1 del concorso, mentre la lingua del test d) è la lingua 2 del concorso.

18      Peraltro, anche la parte IV del bando di concorso generale EPSO/AD/294/14 prevede l’organizzazione di test di accesso. Si tratta di prove di ragionamento verbale [test a)], di ragionamento numerico [test b)] e di ragionamento astratto [test c)]. Nel punto 3 di tale parte del bando viene precisato che la lingua dei test a), b) e c) è la lingua 1 del concorso.

19      La parte V del bando di concorso generale EPSO/AD/294/14 definisce la procedura di ammissione al concorso e di selezione per titoli. Essa prevede che la valutazione delle condizioni generali e specifiche e la selezione per titoli siano effettuate in un primo tempo sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nell’atto di candidatura. Le risposte dei candidati alle domande relative alle condizioni generali e specifiche saranno esaminate allo scopo di stilare l’elenco dei candidati che soddisfano tutte le condizioni di ammissione al concorso, conformemente a quanto previsto nel titolo III del bando EPSO/AD/294/14. Successivamente, la commissione giudicatrice procederà, tra i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione al concorso in questione, a una selezione per titoli per individuare i candidati che possiedono le qualifiche più pertinenti, segnatamente per quanto riguarda i loro diplomi e la loro esperienza professionale, in rapporto alla natura delle funzioni e ai criteri di selezione indicati nel bando EPSO/AD/294/14. Questa selezione verrà effettuata unicamente sulla base delle dichiarazioni fornite dai candidati in risposta alle domande della sezione «valutazione dei talenti», secondo un punteggio stabilito nella parte V, punto 1, lettera b), del medesimo bando EPSO/AD/294/14.

20      I criteri di selezione presi in considerazione dalla commissione giudicatrice nell’ambito della selezione per titoli sono definiti al punto 2 della parte V del bando EPSO/AD/294/14, nei termini seguenti:

«1)      Un diploma universitario in diritto europeo.

2)      Un diploma universitario che comprenda una specializzazione nel settore della protezione dei dati.

3)      Una formazione certificata in materia di protezione dei dati (...) oltre ai titoli e ai diplomi richiesti per accedere al concorso.

4)      Esperienza professionale di almeno un anno e mezzo in materia di protezione dei dati acquisita nelle istituzioni europee o presso un’autorità nazionale di protezione dei dati o un’amministrazione pubblica nazionale oltre all’esperienza richiesta per accedere al concorso.

5)      Esperienza professionale nella redazione di pareri, decisioni o conclusioni dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente alla legislazione europea in materia di protezione dei dati.

6)      Esperienza professionale nella redazione di relazioni concernenti controlli preventivi, consultazioni e denunce in materia di protezione dei dati.

7)      Esperienza professionale nella redazione di pareri relativi alla legislazione europea in materia di protezione dei dati (...).

8)      Esperienza professionale in materia di inchieste ed audit per analizzare il rispetto del trattamento dei dati personali in relazione alla normativa in vigore.

9)      Esperienza professionale nel campo delle tecnologie moderne di informazione e comunicazione (TIC) allo scopo di poter valutare l’impatto del loro utilizzo sulla protezione dei dati».

21      L’ultima fase delle procedure di selezione contemplate dai bandi impugnati consiste in un «centro di valutazione» (parte V del bando EPSO/AD/276/14; parte VI del bando EPSO/AD/294/14).

22      Al punto 3 della parte V del bando EPSO/AD/276/14 viene indicato che la lingua del centro di valutazione è la lingua 2 del concorso.

23      Secondo il punto 2 della parte VI del bando EPSO/AD/294/14, nell’ambito della prova del centro di valutazione i candidati saranno sottoposti a tre tipi di esercizi, intesi a valutare:

–        le loro capacità di ragionamento, mediante un test di ragionamento verbale [test a)], un testo di ragionamento numerico [test b)] e un testo di ragionamento astratto [test c)];

–        le loro competenze specifiche, mediante un’intervista strutturata sulle competenze settoriali [test d)];

–        le loro competenze generali, mediante uno studio di un caso [test e)], un esercizio in gruppo [test f)] e un’intervista strutturata [test g)].

24      Viene indicato inoltre, al punto 3 della medesima parte del bando EPSO/AD/294/14, che le lingue del centro di valutazione saranno la lingua 1 del concorso per i test a), b) e c) e la lingua 2 del concorso per i test d), e), f) e g).

 Procedimento e conclusioni delle parti

25      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2014, la Repubblica italiana ha proposto il ricorso nella causa T‑353/14. Essa conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare il bando EPSO/AD/276/14;

–        condannare la Commissione alle spese.

26      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

27      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2015, la Repubblica italiana ha proposto il ricorso nella causa T‑17/15.

28      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2015, la Repubblica di Lituania ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana. Con ordinanza del 1º giugno 2015, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. La Repubblica di Lituania ha depositato la propria memoria d’intervento il 13 luglio 2015.

29      Nella causa T‑17/15, la Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare il bando EPSO/AD/294/14;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Repubblica di Lituania sostiene le conclusioni della Repubblica italiana intese all’annullamento del bando impugnato nella causa T‑17/15.

31      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese;

–        disporre che la Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.

32      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento nelle presenti cause e di riunire queste ultime ai fini della fase suddetta. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha chiesto alla Commissione di rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine assegnato.

33      Il Tribunale ha ascoltato le difese delle parti principali e le risposte fornite da queste ultime ai suoi quesiti orali in occasione dell’udienza del 17 marzo 2015, alla quale la Repubblica di Lituania non ha partecipato.

 In diritto

34      Sentite al riguardo le parti principali in occasione dell’udienza, il Tribunale decide di riunire le presenti cause ai fini della decisione che conclude il giudizio, in conformità dell’articolo 68 del regolamento di procedura.

35      A sostegno dei ricorsi, la Repubblica italiana deduce sette motivi, aventi ad oggetto: il primo, la violazione degli articoli 263, 264 e 266 TFUE; il secondo, la violazione dell’articolo 342 TFUE e degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato; il terzo, la violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, UE, dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, 27, secondo comma, e 28, lettera f), dello Statuto, nonché dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto; il quarto, la violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, UE e del principio della tutela del legittimo affidamento; il quinto, uno sviamento di potere e la violazione delle «norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso», e in particolare degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, 27, secondo comma, 28, lettera f), 34, paragrafo 3, e 45, paragrafo 1, dello Statuto, nonché la violazione del principio di proporzionalità; il sesto, la violazione degli articoli 18 TFUE e 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 2 del regolamento n. 1, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto; e infine, il settimo, la violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e 28, lettera f), dello Statuto, e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto, la violazione del principio di proporzionalità, nonché un «travisamento dei fatti».

36      Occorre constatare che, mediante i motivi da essa dedotti, la Repubblica italiana contesta la legittimità di due aspetti del regime linguistico dei concorsi contemplati dai bandi impugnati quale istituito, secondo detto Stato membro, da questi ultimi. Infatti, la Repubblica italiana contesta le disposizioni dei bandi impugnati che limiterebbero alle sole lingue francese, inglese e tedesca, da un lato, la scelta della seconda lingua dei suddetti concorsi e, dall’altro, la scelta della lingua utilizzabile nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO.

37      Prima di esaminare, alla luce dei motivi invocati dalla Repubblica italiana, la legittimità dei due aspetti dei bandi impugnati contestati da quest’ultima, occorre esaminare i profili di inammissibilità che la Commissione ha opposto, nei suoi controricorsi, avverso ciascuno dei presenti ricorsi, senza tuttavia sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità.

 Sulla ricevibilità

38      La Commissione fa valere, nei suoi controricorsi, che la Repubblica italiana non avrebbe, nel caso di specie, tenuto conto della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, degli Orientamenti generali, ai quali la parte III dei bandi impugnati si limita a dare esecuzione e che la Repubblica italiana non ha mai contestato, né in via principale né in via incidentale. Le censure della Repubblica italiana dovrebbero dunque essere respinte in quanto irricevibili, «per mancata contestazione nei termini dei detti Orientamenti generali.

39      Nelle repliche, la Repubblica italiana sostiene che tanto gli Orientamenti generali quanto le Disposizioni generali costituiscono atti per natura interni, non rientranti in alcuna delle categorie di atti autonomamente impugnabili definite dall’articolo 263 TFUE. A questo proposito, le Disposizioni generali non differirebbero dalla «Guida ai concorsi» che le ha precedute. Il loro contenuto assumerebbe infatti un valore giuridicamente vincolante solo una volta che esso venga effettivamente inserito in un bando di concorso. Più specificamente, la Repubblica italiana rileva che nelle Disposizioni generali, pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non viene indicata alcuna base giuridica a loro fondamento, quando invece tale indicazione sarebbe indispensabile per atti di diritto derivato produttivi di immediati effetti vincolanti. Detto Stato membro ne conclude che le disposizioni in questione non hanno forza vincolante separatamente dai bandi di concorso che rinviino ad esse.

40      Infatti, negli Orientamenti generali verrebbe altresì precisato che soltanto «in linea generale» la scelta della seconda lingua da parte dei candidati deve essere effettuata tra l’inglese, il tedesco e il francese. La Repubblica italiana conclude che, di conseguenza, poiché il regime linguistico del concorso oggetto del bando viene fissato da quest’ultimo, detto Stato membro non avrebbe potuto contestarlo chiedendo l’annullamento degli Orientamenti generali.

41      La Commissione sostiene, nelle controrepliche, che i criteri menzionati dalla Repubblica italiana vertono su aspetti puramente formali, senza avere alcuna connessione con gli effetti dei bandi impugnati. Essa sottolinea che esiste una sola disciplina giuridicamente vincolante del regime linguistico dei concorsi, totalmente autonoma dai bandi impugnati, che è quella contenuta negli Orientamenti generali e nelle Disposizioni generali. I bandi impugnati sarebbero stati adottati «in (...) stretta esecuzione» degli Orientamenti generali e non farebbero altro che «confermare quanto stabilito» in questi ultimi.

42      Il Tribunale deduce dall’argomentazione fatta valere dalla Commissione nei suoi controricorsi e illustrata nelle sue controrepliche nonché all’udienza che il profilo di inammissibilità che essa solleva è fondato sulla premessa secondo cui i bandi impugnati costituiscono o atti confermativi o atti meramente esecutivi delle Disposizioni generali e degli Orientamenti generali. Per rispondere all’argomentazione invocata dalla Commissione, è dunque necessario esaminare la natura e la portata giuridica dei testi suddetti.

 Sulla natura e sulla portata giuridica delle Disposizioni generali e degli Orientamenti generali

43      All’udienza, la Repubblica italiana ha fatto valere che le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali costituivano semplici comunicazioni che avrebbero avuto effetti vincolanti soltanto nei confronti del loro autore, vale a dire l’EPSO, ponendo un limite al suo potere discrezionale. La Repubblica italiana ha inoltre sostenuto che, se si dovesse ritenere che le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali fissino norme vincolanti, applicabili in via generale e astratta ai concorsi organizzati dall’EPSO, si tratterebbe di atti adottati da un’autorità non competente a stabilire norme siffatte.

44      Per parte sua, la Commissione ha precisato, all’udienza, che, adottando le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali, l’EPSO, in rappresentanza di tutte le istituzioni dell’Unione, aveva definito criteri chiari, oggettivi e prevedibili riguardanti la scelta della seconda lingua nei concorsi organizzati dall’ufficio suddetto, ai sensi del punto 91 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752). L’EPSO avrebbe adottato gli atti summenzionati fondandosi sugli articoli 29 e 30 dello Statuto e sull’allegato III di quest’ultimo, che gli riconoscono la competenza ad organizzare procedure di concorso. I testi suddetti conterrebbero peraltro una valutazione provvisoria dei bisogni linguistici delle istituzioni.

45      Nell’esaminare le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali, il Tribunale constata, al pari della Commissione, che da tali testi emergono criteri riguardanti la scelta della seconda lingua dei concorsi organizzati dall’EPSO e della lingua di comunicazione tra i candidati e quest’ultimo. Infatti, dalle Disposizioni generali può dedursi che tale scelta deve essere operata tenendo conto della prassi delle istituzioni dell’Unione in materia di comunicazione interna ed esterna e di gestione dei fascicoli, dell’interesse del servizio, nonché dei bisogni connessi all’organizzazione dei concorsi e alla valutazione dei candidati (v. punto 5 supra).

46      Lo stesso vale per gli Orientamenti generali. In essi viene fatto riferimento, più in particolare, all’interesse del servizio, alla prassi delle istituzioni dell’Unione, alle effettive esigenze dei servizi di queste ultime, alla natura delle prove che garantirebbero la valutazione ottimale dei candidati, alle conoscenze linguistiche della popolazione europea in generale e, infine, alle scelte già operate in materia linguistica dai candidati nei concorsi organizzati in passato dall’EPSO (v. punto 11 supra).

47      Nondimeno, è giocoforza constatare che i testi summenzionati non si limitano ad enunciare simili criteri. Le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali contengono altresì una serie di valutazioni in virtù delle quali la scelta della seconda lingua dei concorsi organizzati dall’EPSO nonché della lingua di comunicazione tra quest’ultimo e i candidati sarà limitata al francese, all’inglese e al tedesco. La Commissione sostiene, in sostanza, che tali valutazioni evocano il regime linguistico che dovrebbe, in linea di principio, essere quello di detti concorsi, nel caso in cui i criteri annunciati nelle Disposizioni generali e negli Orientamenti generali fossero applicati al momento della loro adozione, senza riferimento a specifiche procedure di concorso.

48      Occorre pertanto risolvere la questione se, alla luce delle valutazioni menzionate al punto 47 supra, le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali debbano essere interpretati nel senso che essi stabiliscono norme vincolanti che definiscono il regime linguistico di tutti i concorsi organizzati dall’EPSO.

49      Una simile interpretazione dei testi summenzionati non può essere ammessa. Secondo la giurisprudenza, per appurare se i testi in questione mirino a stabilire norme vincolanti siffatte, occorre esaminare il loro contenuto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 maggio 2010, Germania/Commissione, T‑258/06, Racc., EU:T:2010:214, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata). Ove manchi la fissazione di obblighi specifici o nuovi, la semplice pubblicazione di una comunicazione non è sufficiente per concludere che quest’ultima costituisca un atto idoneo a produrre effetti giuridici obbligatori (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 maggio 2010, Germania/Commissione, T‑258/06, Racc., EU:T:2010:214, punto 31).

50      Orbene, risulta dal tenore stesso dei testi di cui sopra che, mediante la loro pubblicazione, l’EPSO non ha fissato in maniera definitiva il regime linguistico dell’insieme dei concorsi che esso è incaricato di organizzare. Infatti, malgrado le valutazioni menzionate al punto 47 supra, le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali riservano espressamente la scelta del regime linguistico di ciascun concorso al bando di concorso che verrà adottato al momento dell’avvio della relativa procedura.

51      Infatti, è pur vero che, al punto 1.3 delle Disposizioni generali, viene indicato che la scelta della seconda lingua e della lingua in cui saranno redatti gli atti di candidatura «è in genere limitata al francese, all’inglese o al tedesco». Tuttavia, viene ivi altresì indicato che ciò avverrà «salvo indicazione contraria nel bando di concorso» (v. punti 3 e 4 supra).

52      Gli Orientamenti generali sono formulati in termini analoghi. Se in essi si indica certo che, in linea generale, la seconda lingua dei concorsi nonché la lingua di comunicazione tra l’EPSO e i candidati sarà l’inglese, il francese o il tedesco, essi nondimeno precisano che, anche in un contesto siffatto, «è opportuno che qualsiasi decisione di limitare il numero delle lingue dei concorsi sia esaminata individualmente per ciascun concorso al fine di riflettere le particolari esigenze delle istituzioni» (v. punto 11 supra). Pertanto, non si può ritenere che i testi in questione nel caso di specie fissino obblighi specifici o nuovi, ai sensi della giurisprudenza (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 maggio 2010, Germania/Commissione, T‑258/06, Racc., EU:T:2010:214, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

53      Inoltre, e in ogni caso, le valutazioni menzionate al punto 47 supra non possono essere interpretate nel senso che istituiscano un regime linguistico applicabile alla totalità dei concorsi organizzati dall’EPSO, posto che nessuna disposizione ha concesso a quest’ultimo o al collegio dei capi dei servizi amministrativi la competenza ad istituire un siffatto regime di applicazione generale o ad adottare, a questo proposito, norme di principio alle quali un bando di concorso potrebbe derogare soltanto in via eccezionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 29 novembre 2011, Birkhoff/Commissione, T‑10/11 P, EU:T:2011:699, punti 30 e 31 e la giurisprudenza ivi citata).

54      A questo proposito, come si è ricordato al punto 1 della presente sentenza, a norma dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2002/620, l’EPSO esercita i poteri di selezione conferiti dall’articolo 30, primo comma, dello Statuto e dall’allegato III di quest’ultimo alle autorità che hanno il potere di nomina (in prosieguo: le o l’«APN») delle istituzioni firmatarie della decisione in questione nonché degli organismi, degli organi o delle agenzie dell’Unione, su domanda di questi ultimi.

55      Orbene, nessuna delle disposizioni suddette o di quelle invocate dalla Commissione (v. punto 44 supra) attribuisce all’EPSO il potere di fissare norme vincolanti a carattere generale e astratto disciplinanti per il futuro i concorsi organizzati sulla base delle disposizioni dello Statuto.

56      Senza dubbio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto, le istituzioni, previa consultazione del comitato dello Statuto, affidano all’EPSO l’incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell’applicazione di norme uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari. Tuttavia, da un lato, al paragrafo 2, lettere a) e b), del citato articolo 7 viene precisato che i compiti dell’EPSO, per quanto riguarda le procedure di selezione dei funzionari, sono limitati all’organizzazione di concorsi generali e alla fornitura, su richiesta delle singole istituzioni, di assistenza tecnica per i concorsi interni da queste organizzati. Dall’altro lato, è giocoforza constatare che la disposizione suddetta permette soltanto di affidare all’EPSO la responsabilità dell’adozione di misure di applicazione di norme uniformi, e non quella dell’adozione di norme vincolanti a carattere generale e astratto. In ogni caso, anche a supporre che così fosse, la Commissione non ha fatto riferimento, né nei suoi scritti difensivi né all’udienza, ad un atto delle istituzioni mediante il quale queste ultime, previa consultazione del comitato dello Statuto, avrebbero conferito all’EPSO la responsabilità di fissare norme vincolanti a carattere generale e astratto in materia di regime linguistico dei concorsi organizzati da quest’ultimo.

57      Se invero le disposizioni menzionate ai punti da 54 a 56 supra non attribuiscono all’EPSO la competenza a dettare norme vincolanti relative al regime linguistico dei concorsi da esso organizzati, detto ufficio, al fine di garantire la parità di trattamento e la certezza del diritto, mantiene però la facoltà di adottare e pubblicare atti quali le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali intesi ad annunciare in che modo esso intende far uso, in determinate situazioni, del potere discrezionale che tali disposizioni gli riconoscono. Nondimeno, l’EPSO è vincolato da tali testi soltanto nella misura in cui questi non si discostino dalle norme a carattere generale disciplinanti le sue attribuzioni, e soltanto a condizione che, adottandoli, esso non rinunci all’esercizio del potere riconosciutogli nella valutazione delle necessità delle istituzioni e degli organi dell’Unione, comprese le necessità linguistiche di questi ultimi, in occasione dell’organizzazione dei vari concorsi (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punti 69 e 71 e la giurisprudenza ivi citata).

58      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali devono essere interpretati come costituenti, tutt’al più, delle comunicazioni, ai sensi del punto 91 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), che annunciano dei criteri in base ai quali l’EPSO intende procedere alla scelta del regime linguistico dei concorsi che esso è incaricato di organizzare.

59      È alla luce di tali constatazioni che occorre esaminare la natura giuridica dei bandi impugnati al fine di statuire sulla ricevibilità dei presenti ricorsi.

 Sulla natura giuridica dei bandi impugnati

60      Come si è esposto al punto 42 supra, la Commissione ritiene che i bandi impugnati costituiscano o atti confermativi o atti meramente esecutivi delle Disposizioni generali e degli Orientamenti generali.

61      A questo proposito occorre ricordare, in primo luogo, che, come risulta dal primo comma dell’articolo 263 TFUE, il ricorso di annullamento può essere proposto avverso tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni dell’Unione, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, le quali mirino a produrre effetti giuridici (v. sentenza del 6 aprile 2000, Spagna/Commissione, C‑443/97, EU:C:2000:190, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata), vale a dire che apportino una modificazione della situazione giuridica quale esistente prima della loro adozione (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 1995, Spagna/Commissione, C‑135/93, EU:C:1995:201, punto 21).

62      Risulta da tale giurisprudenza che non soggiace al controllo giurisdizionale previsto dall’articolo 263 TFUE qualsiasi atto che non produca effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del singolo, come è il caso degli atti confermativi e degli atti meramente esecutivi [v., in tal senso, ordinanza del 14 maggio 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commissione, C‑477/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:292, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata].

63      Per quanto riguarda, più specificamente, gli atti confermativi, risulta da una consolidata giurisprudenza che un atto è considerato puramente confermativo di un atto individuale precedente qualora esso non contenga alcun elemento nuovo rispetto a quest’ultimo e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del suo destinatario (v., in tal senso, sentenze del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, EU:T:2001:42, punto 44; del 6 maggio 2009, M/EMEA, T‑12/08 P, EU:T:2009:143, punto 47, e del 15 settembre 2011, CMB e Christof/Commissione, T‑407/07, non pubblicata, EU:T:2011:477, punto 89). Tale giurisprudenza è peraltro trasponibile al caso degli atti che non possono essere considerati quali atti individuali (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Spagna/Commissione, T‑481/11, EU:T:2014:945, punti 28 e 29 e la giurisprudenza ivi citata), come un regolamento o un bando di concorso (v. sentenza del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑295/13, non pubblicata, EU:T:2015:997, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata).

64      Per quanto riguarda gli atti meramente esecutivi, occorre considerare che tali atti non creano diritti ed obblighi in capo a soggetti terzi, bensì intervengono nel contesto dell’esecuzione di un atto precedente che mira a produrre effetti giuridici vincolanti, quando tutti gli elementi della norma enunciata da quest’ultimo atto sono già stati definiti e decisi (v., in tal senso, sentenza del 20 novembre 2008, Italia/Commissione, T‑185/05, EU:T:2008:519, punti da 51 a 53 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso e per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑427/12, EU:C:2013:871, punto 63).

65      Occorre ricordare, in secondo luogo, che, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto, un bando di concorso – quali sono i bandi impugnati – deve specificare, nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, le disposizioni del bando di concorso costituiscono tanto la cornice di legittimità quanto il quadro di valutazione per la commissione giudicatrice. Inoltre, la funzione essenziale di un bando di concorso è di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l’opportunità di presentare la propria candidatura (v. sentenza del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑295/13, non pubblicata, EU:T:2015:997, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

66      Pertanto, ciascun bando di concorso viene adottato allo scopo di stabilire le regole disciplinanti la procedura di svolgimento di uno o più concorsi specifici, dei quali esso definisce in tal modo la cornice normativa in funzione dell’obiettivo stabilito dall’APN. È tale cornice normativa – stabilita, eventualmente, secondo le norme di portata generale applicabili all’organizzazione dei concorsi – a disciplinare la procedura del concorso di cui trattasi, dal momento della pubblicazione del bando in questione fino alla pubblicazione dell’elenco di riserva che contiene i nomi dei vincitori del concorso in questione (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑295/13, non pubblicata, EU:T:2015:997, punto 50).

67      Alla luce di quanto poc’anzi esposto, è giocoforza constatare che un bando di concorso – come i bandi impugnati – il quale, tenendo conto delle necessità specifiche delle istituzioni o degli organi dell’Unione interessati, stabilisca la cornice normativa di uno specifico concorso, compreso il suo regime linguistico, e comporti dunque effetti giuridici autonomi, non può, in linea di principio, essere considerato come un atto confermativo o un atto meramente esecutivo di atti precedenti. Se è pur vero che l’APN deve, se del caso, nell’esercizio delle sue funzioni consistenti nell’adozione di un bando di concorso, rispettare o applicare norme contenute in atti precedenti a carattere generale, ciò non toglie che la cornice normativa di ciascun concorso viene creata e specificata dal bando di concorso corrispondente, il quale precisa così le condizioni richieste per occupare il posto o i posti in questione.

68      In ogni caso, ed anche supponendo che un bando di concorso possa, in linea di principio, essere un atto confermativo o un atto meramente esecutivo di atti che lo hanno preceduto, risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 62 e 63 della presente sentenza che un atto può essere considerato confermativo o puramente esecutivo di un atto precedente soltanto qualora quest’ultimo miri a produrre effetti giuridici. Orbene, come si è illustrato ai punti da 48 a 57 supra, non è questo il caso delle Disposizioni generali e degli Orientamenti generali.

69      Infatti, al punto 58 supra si è concluso che le Disposizioni generali e gli Orientamenti generali devono essere interpretati come configuranti, tutt’al più, delle comunicazioni, ai sensi del punto 91 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), le quali annunciano dei criteri in base ai quali l’EPSO intende procedere alla scelta del regime linguistico di ciascuno dei concorsi che esso è incaricato di organizzare.

70      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che i bandi impugnati costituiscono atti che comportano effetti giuridici vincolanti quanto al regime linguistico dei concorsi in questione e costituiscono dunque atti impugnabili. Il fatto che, nell’adottarli, l’EPSO abbia tenuto conto dei criteri enunciati nelle Disposizioni generali e negli Orientamenti generali, ai quali i bandi impugnati rinviano espressamente (v. punto 13 supra), non può rimettere in discussione questa constatazione.

71      Pertanto, occorre respingere il profilo di inammissibilità dedotto dalla Commissione e procedere all’esame nel merito dei presenti ricorsi.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T‑353/14 e T‑17/15 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      Il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori, e il bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati, sono annullati.

3)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

4)      La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese relative al suo intervento nella causa T‑17/15.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2016.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.


11 Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.