Language of document : ECLI:EU:C:2016:415

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 giugno 2016 (*)

«Impugnazione – Intese – Articolo 81 CE – Mercato spagnolo del bitume stradale – Ripartizione del mercato e coordinamento dei prezzi – Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Durata eccessiva del procedimento dinanzi alla Commissione europea – Impugnazione sulle spese»

Nella causa C‑616/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 novembre 2013,

Productos Asfálticos (PROAS) SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da C. Fernández Vicién, abogada,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da C. Urraca Caviedes e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, assistiti da A.J. Rivas, avocat,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, D. Šváby (relatore), A. Rosas e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Productos Asfálticos (PROAS) SA chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, PROAS/Commissione (T‑495/07, EU:T:2013:452; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2007) 4441 definitivo della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] [caso COMP/38.710 – Bitume (Spagna)] (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte che la riguarda, nonché, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

 Contesto normativo

 Regolamento (CE) n. 1/2003

2        L’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE e 82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone che «[l]a Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora [e] può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

 Orientamenti del 1998

3        Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo [65, paragrafo 5, CECA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), al loro punto 1, parte A, riguardante la valutazione della gravità dell’infrazione, enunciano quanto segue:

«A. Gravità

Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.

Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi.

(...)

–        infrazioni molto gravi:

trattasi essenzialmente di restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati (...).

Ammenda applicabile: oltre i 20 milioni di [euro].

(...)».

 Fatti e decisione controversa

4        I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 1 a 89 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.

5        Il prodotto interessato dall’infrazione è il bitume di penetrazione, un bitume che non è stato sottoposto a trasformazioni ed è utilizzato per la costruzione e la manutenzione delle strade.

6        Il mercato spagnolo del bitume conta, da un lato, tre produttori, i gruppi Repsol, CEPSA-PROAS e BP, e, dall’altro, taluni importatori, tra i quali rientrano i gruppi Nynäs e Petrogal.

7        Il gruppo CEPSA-PROAS è un gruppo internazionale di società del settore dell’energia quotato in Borsa e presente in vari paesi. La PROAS, controllata al 100% dalla Compañía Española de Petróleos (CEPSA) SA dal 1° marzo 1991, commercializza bitume prodotto da quest’ultima e produce e commercializza altri prodotti bituminosi.

8        A seguito di una domanda di immunità presentata il 20 giugno 2002 dalle società del gruppo BP, in applicazione della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), sono state compiute verifiche, in data 1° e 2 ottobre 2002, presso società dei gruppi Repsol, CEPSA-PROAS, BP, Nynäs e Petrogal.

9        Il 6 febbraio 2004 la Commissione europea ha inviato alle imprese interessate una prima serie di richieste di informazioni in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE e 82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).

10      Con fax, rispettivamente, del 31 marzo 2004 e del 5 aprile 2004, talune società del gruppo Repsol nonché la PROAS hanno presentato alla Commissione una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, accompagnata da una dichiarazione d’impresa.

11      Dopo aver inviato altre quattro richieste di informazioni alle imprese interessate, la Commissione ha avviato formalmente un procedimento e ha notificato, tra il 24 e il 28 agosto 2006, una comunicazione degli addebiti alle società interessate dei gruppi BP, Repsol, CEPSA‑PROAS, Nynäs e Petrogal.

12      Il 3 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha dichiarato che le tredici società destinatarie della stessa avevano partecipato a un complesso di accordi di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi del bitume di penetrazione stradale in Spagna (escluse le isole Canarie).

13      La Commissione ha considerato che ciascuna delle due restrizioni alla concorrenza constatate, vale a dire gli accordi orizzontali di ripartizione del mercato e il coordinamento dei prezzi, rientrava, per sua stessa natura, nei tipi di infrazioni più gravi all’articolo 81 CE, le quali sono in grado di giustificare, secondo la giurisprudenza, la qualificazione come infrazioni «molto gravi».

14      La Commissione ha fissato l’«importo di partenza» delle ammende da infliggere a EUR 40 000 000, tenendo conto della gravità dell’infrazione, del valore del mercato considerato – stimato in EUR 286 400 000 nel 2001, ultimo anno completo interessato dall’infrazione – e del fatto che l’infrazione era limitata alle vendite di bitume effettuate in un solo Stato membro.

15      La Commissione ha successivamente classificato le società destinatarie della decisione controversa in varie categorie, definite sulla base della loro importanza relativa sul mercato considerato, ai fini dell’applicazione di un trattamento differenziato, in modo da tener conto della loro capacità economica effettiva di causare un grave pregiudizio alla concorrenza.

16      Il gruppo Repsol e la PROAS, le cui quote del mercato considerato ammontavano, rispettivamente, al 34,04% e al 31,67% nell’esercizio 2001, sono state classificate nella prima categoria, il gruppo BP, con una quota di mercato del 15,19%, nella seconda categoria, e i gruppi Nynäs e Petrogal, le cui quote di mercato si situavano tra il 4,54% e il 5,24%, nella terza categoria. Su tale presupposto, gli «importi di base» delle ammende da infliggere sono stati adattati nel modo seguente:

–        prima categoria, per il gruppo Repsol e la PROAS: EUR 40 000 000;

–        seconda categoria, per il gruppo BP: EUR 18 000 000;

–        terza categoria, per i gruppi Nynäs e Petrogal: EUR 5 500 000.

17      Dopo aver maggiorato l’«importo di base» delle ammende in funzione della durata dell’infrazione, ossia un periodo di undici anni e sette mesi per la PROAS (dal 1° marzo 1991 al 1° ottobre 2002), la Commissione ha ritenuto che l’importo dell’ammenda da infliggerle dovesse essere aumentato del 30% a titolo di circostanze aggravanti, dato che tale impresa doveva essere annoverata tra i principali «promotori» dell’intesa in questione.

18      La Commissione ha altresì stabilito che, in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la PROAS aveva diritto a una riduzione del 25% dell’importo dell’ammenda che avrebbe dovuto normalmente esserle inflitto.

19      Sulla base di tali elementi, la CEPSA e la PROAS sono state condannate, congiuntamente e solidalmente, a un’ammenda di EUR 83 850 000.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 2007, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta. Essa ha altresì chiesto che la Commissione venisse condannata alle spese.

21      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha sollevato otto motivi.

22      Il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

23      In via riconvenzionale, la Commissione ha chiesto al Tribunale di maggiorare, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, l’importo dell’ammenda inflitta alla PROAS, domanda che esso non ha accolto.

 Conclusioni delle parti

24      Con la sua impugnazione, la PROAS chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        pronunciarsi definitivamente sulla controversia, senza rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e annullare la decisione controversa o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–        condannare la Commissione alle spese relative ai due procedimenti.

25      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

26      A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

27      Il primo motivo, diviso in quattro parti, verte sulla violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Con il suo secondo motivo, che è opportuno esaminare per primo, la ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente interpretato il punto 1, parte A, degli orientamenti del 1998. Il terzo motivo attiene alla violazione del principio del rispetto del termine ragionevole. Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, nella sua versione applicabile alla controversia.

 Sul secondo motivo, vertente su un’errata interpretazione del punto 1, parte A, degli orientamenti del 1998

 Argomenti delle parti

28      Con il suo secondo motivo, diretto contro i punti da 129 a 135, da 140 a 143 nonché da 439 a 442 della sentenza impugnata, la ricorrente censura il Tribunale per aver violato i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento nonché i suoi diritti della difesa, dando una lettura errata del punto 1, parte A, degli orientamenti del 1998.

29      In primo luogo, essa sostiene che, conformemente al tenore letterale di tale punto e agli obiettivi della politica di concorrenza, il Tribunale doveva verificare se la Commissione avesse tenuto conto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, dell’impatto sul mercato dell’infrazione considerata, dato che tale impatto, nella fattispecie, sarebbe stato «misurabile».

30      Orbene, il Tribunale avrebbe ammesso che la Commissione qualifica l’infrazione controversa come «infrazione molto grave» ai sensi di tale punto e fissa l’importo di base dell’ammenda al doppio dell’importo minimo previsto per infrazioni siffatte, senza valutare l’impatto della stessa.

31      In tal modo, il Tribunale avrebbe parimenti leso la natura vincolante per la Commissione dei propri orientamenti, avrebbe permesso a quest’ultima di discostarsi dalla propria precedente prassi decisionale e avrebbe violato l’articolo 47 della Carta trasformando, secondo la ricorrente, la presunzione secondo cui le intese sono infrazioni molto gravi «sulla sola base della loro natura» in presunzione assoluta.

 Giudizio della Corte

32      Con il presente motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per aver dichiarato che la Commissione poteva qualificare l’infrazione controversa come «molto grave», ai sensi del punto 1, parte A, degli orientamenti del 1998, in considerazione della natura stessa di tale infrazione.

33      A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dagli orientamenti del 1998 risulta che le intese orizzontali di prezzi o di ripartizione dei mercati possono essere qualificate come infrazioni molti gravi sulla sola base della loro natura, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 75; del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P, EU:C:2009:576, punto 103, nonché dell’8 maggio 2013, Eni/Commissione, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 97).

34      Pertanto, il Tribunale ha operato correttamente e senza violare i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento, i diritti della difesa della ricorrente o, ancora, l’articolo 47 della Carta quando ha respinto – dopo aver ricordato, al punto 130 della sentenza impugnata, che l’infrazione controversa assumeva la forma di accordi orizzontali di ripartizione del mercato e di un coordinamento dei prezzi, poi, al punto 133 di detta sentenza, la giurisprudenza richiamata, in sostanza, al punto precedente della presente sentenza – l’argomentazione della ricorrente secondo cui la Commissione non poteva qualificare l’infrazione controversa come «infrazione molto grave», ai sensi del punto 1, parte A, degli orientamenti del 1998, senza valutare l’impatto della stessa sul mercato.

35      Di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003

 Sulla prima e sulla seconda parte del primo motivo, vertenti, rispettivamente, sullo snaturamento dei motivi dedotti dalla ricorrente e sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

–       Argomenti delle parti

36      Con la prima parte del suo primo motivo, la ricorrente censura il Tribunale per avere, ai punti 125, 127 e da 140 a 142 della sentenza impugnata, snaturato i motivi da essa dedotti. Esso avrebbe in tal senso affermato, da un lato, che la ricorrente si limitava a contestare la qualificazione come «infrazione molto grave» dell’infrazione di cui trattasi, senza contestare autonomamente l’importo di base dell’ammenda che le è stato applicato. Dall’altro, avrebbe ritenuto che essa si fosse appellata agli elementi caratteristici del mercato spagnolo a titolo di circostanze attenuanti, e non come fattori che mostravano la gravità minore dell’infrazione controversa.

37      In tal modo, il Tribunale non le avrebbe consentito in alcun momento di contestare l’importo di base di EUR 40 000 000 fissato dalla Commissione nella decisione controversa e l’avrebbe quindi posta nell’impossibilità di difendersi.

38      A tale riguardo, la ricorrente fa altresì valere, nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo, diretta contro i punti da 129 a 143, da 149 a 160 e da 439 a 446 della sentenza impugnata, che, non avendo effettuato un’analisi autonoma degli argomenti che aveva invocato circa la gravità dell’infrazione e limitandosi a far proprie le valutazioni della Commissione, così come esposte nella decisione controversa, e l’interpretazione data da tale istituzione ai propri orientamenti, il Tribunale è venuto meno al «suo obbligo di esercitare un controllo esteso al merito della decisione controversa conformemente agli articoli 261 TFUE e 31 del regolamento n. 1/2003».

39      La ricorrente sostiene che il Tribunale si limita a ripetere le affermazioni contenute nella decisione controversa con riferimento alla gravità e alla portata geografica dell’infrazione, sebbene essa censurasse la Commissione per non aver sufficientemente motivato la propria decisione in proposito. La ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale non attribuisca sufficiente significato all’esistenza di pressioni esercitate dal governo spagnolo nel caso di specie, in particolare quando afferma, al punto 138 della sentenza impugnata, che esse costituivano mere approvazioni o tolleranze di un’infrazione da parte delle autorità nazionali. Ad avviso della ricorrente, poi, il Tribunale si limita a rinviare agli orientamenti del 1998 per quanto riguarda l’impatto concreto dell’intesa controversa sul mercato e adotta una motivazione inconferente quanto all’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda.

40      Per giunta, il Tribunale avrebbe omesso «di riesaminare la decisione [controversa] nell’esercizio del controllo esteso al merito ad esso spettante».

41      La Commissione ritiene che la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione siano manifestamente infondate.

–       Giudizio della Corte

42      Con riferimento alla seconda parte del primo motivo, che è opportuno esaminare per prima, occorre ricordare, in limine, che il sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE consiste in un controllo di legittimità degli atti delle istituzioni stabilito all’articolo 263 TFUE, il quale può essere integrato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE e su richiesta delle ricorrenti, dall’esercizio da parte del Tribunale di una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni inflitte in tale settore dalla Commissione (sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 71).

43      A tale riguardo, come la Corte ha avuto modo di precisare in più occasioni, la portata del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti a norma degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, decisioni di cui il Tribunale assicura un controllo approfondito, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dai ricorrenti e in considerazione di tutti gli elementi presentati da questi ultimi, a prescindere dal fatto che essi siano anteriori o posteriori alla decisione adottata e che siano stati preventivamente presentati nell’ambito del procedimento amministrativo o, per la prima volta, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, laddove questi ultimi elementi siano pertinenti per il controllo della legittimità della decisione della Commissione (sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 72).

44      Per contro, la portata della competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale è strettamente limitata, a differenza del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, alla determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 76).

45      Pertanto, la seconda parte del primo motivo della ricorrente, avente ad oggetto la violazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, dev’essere inteso nel senso che è diretto contro il mancato esercizio, da parte del Tribunale, di un controllo esteso al merito dell’importo dell’ammenda inflitta nella decisione controversa.

46      Orbene, si deve constatare che il Tribunale ha fornito, ai punti da 129 a 164 della sentenza impugnata, una dettagliata esposizione dei fattori di cui ha tenuto conto per valutare il livello di gravità dell’infrazione individuato dalla Commissione nella decisione controversa.

47      A tale riguardo, il Tribunale, in primo luogo, ha dichiarato che correttamente la Commissione aveva qualificato l’infrazione come «infrazione molto grave» ai sensi del punto 1, parte A, degli orientamenti del 1998.

48      In secondo luogo, ha considerato che, in ogni caso, la Commissione aveva potuto validamente fissare nella somma di EUR 40 000 000 l’importo di base dell’ammenda inflitta alla PROAS, senza dover prendere in considerazione l’impatto concreto dell’intesa sul mercato considerato. A tale riguardo, ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che detto mercato non era di dimensione nazionale. Ha inoltre preso in considerazione il valore totale del mercato spagnolo del bitume di penetrazione nel corso dell’anno 2001 nonché le quote di mercato detenute dalla PROAS sul medesimo, che ammontavano al 31,67%.

49      Infine, alla luce di questi elementi, ha dichiarato, al punto 158 della sentenza impugnata, che, «anche a voler ritenere dimostrata l’assenza di impatto concreto dell’intesa sul mercato considerato, tale assenza non può condurre il Tribunale a riformare l’importo dell’ammenda».

50      La motivazione contenuta ai punti da 439 a 446 della sentenza impugnata non può neppure essere censurata per omesso esercizio da parte del Tribunale del suo controllo esteso al merito. Il Tribunale, infatti, fornisce una risposta circostanziata alle censure della ricorrente, dopo aver dedicato uno specifico ragionamento a ciascuna di esse. Così è per le censure relative, in primo luogo, al difetto di motivazione della decisione controversa con riferimento all’assenza di impatto concreto sul mercato dell’intesa controversa, in secondo luogo, alla confusione dei membri dell’infrazione quanto alla liceità degli accordi, ingenerata dall’interventismo che il governo spagnolo avrebbe praticato, e, in terzo luogo, alla valutazione del peso rispettivo dei partecipanti all’infrazione sulla base del loro fatturato relativo al bitume di penetrazione.

51      Inoltre, il solo fatto che, ai punti 157, 158 e 449 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia altresì avallato, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito con riferimento all’ammenda inflitta alla PROAS, vari elementi della valutazione compiuta dalla Commissione nella decisione controversa, e la cui legittimità è stata precedentemente constatata, non può configurare un omesso esercizio, da parte del medesimo, del proprio controllo esteso al merito (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2013, Eni/Commissione, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 99).

52      Peraltro, per la parte in cui la ricorrente censura la valutazione degli elementi di prova compiuta dal Tribunale quanto alle pressioni esercitate dal governo spagnolo e, in particolare, il fatto che esse siano considerate da detto giudice una mera approvazione o tolleranza di un’infrazione da parte delle autorità nazionali, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, a esaminare gli elementi di prova sui quali basa il proprio accertamento di detti fatti. Qualora tali elementi di prova siano stati assunti regolarmente e siano stati rispettati i principi generali di diritto e le norme procedurali relative all’onere della prova e all’istruttoria, spetta esclusivamente al Tribunale stimare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti. Tale stima non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di siffatti elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 40).

53      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

54      Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, relativa all’asserito snaturamento dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale, l’argomento secondo cui il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la ricorrente si è limitata a contestare la qualificazione come «infrazione molto grave» dell’infrazione considerata, senza contestare autonomamente l’importo di base dell’ammenda che le è stato applicato, è inconferente. Infatti, come emerge dal punto 48 della presente sentenza, il Tribunale non si è, in ogni caso, accontentato di esaminare la qualificazione dell’infrazione considerata come «infrazione molto grave», ma ha anche verificato la fissazione dell’importo di base.

55      Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente si fosse appellata agli elementi caratteristici del mercato spagnolo a titolo di circostanze attenuanti, e non come fattori che mostravano la gravità minore dell’infrazione controversa. Infatti, dato che il Tribunale ha proceduto a un esame delle deduzioni della ricorrente relative alle caratteristiche del mercato spagnolo nell’ambito della valutazione delle circostanze attenuanti, non gli si può comunque contestare il fatto di non averle esaminate in sede di valutazione della gravità dell’infrazione (v. sentenza del 5 dicembre 2013, Solvay Solexis/Commissione, C‑449/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:802, punti 78 e 79).

56      Di conseguenza, la prima parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta in quanto inconferente.

 Sulla terza parte del primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

57      Con la terza parte del suo primo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento per aver dichiarato, ai punti da 161 a 164 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva discostarsi dalla sua precedente prassi decisionale in materia di concorrenza, quale risulta, in particolare, dalla decisione C(2006) 4090 definitivo della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] [caso COMP/F/38.456 – Bitume (Paesi Bassi)].

58      A tale riguardo, è sufficiente ricordare, come ha fatto il Tribunale al punto 161 della sentenza impugnata, che, secondo giurisprudenza costante, la precedente prassi decisionale della Commissione non funge da contesto normativo applicabile alle ammende in materia di diritto della concorrenza (sentenza del 23 aprile 2015, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, punto 67 e giurisprudenza ivi citata)

59      Di conseguenza, la terza parte del primo motivo d’impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sulla quarta parte del primo motivo, vertente sulla mancanza di analisi effettiva da parte del Tribunale del peso specifico della PROAS nell’infrazione controversa e sul rifiuto da parte del medesimo di disporre le misure di organizzazione del procedimento richieste

–       Argomenti delle parti

60      Con la quarta parte del suo primo motivo, diretta contro i punti 209 e 215 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita al Tribunale, da un lato, di aver commesso un errore per non aver analizzato, con la motivazione che si trattava di una nuova deduzione, l’argomento della ricorrente secondo cui il metodo di calcolo delle vendite utilizzato dalla Commissione poteva aver determinato un aumento artificioso del suo peso nell’intesa, dal momento che la Commissione avrebbe escluso talune vendite intragruppo di altri partecipanti all’intesa e taluni prodotti diversi dal bitume di penetrazione.

61      Dall’altro, essa ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto per aver respinto la sua domanda di misure di organizzazione del procedimento volte a imporre alla Commissione la produzione di documenti destinati a consentire alla ricorrente di dimostrare che la Commissione era incorsa in errore nella determinazione del peso specifico della PROAS nel cartello di cui trattasi. Così facendo, il Tribunale avrebbe posto la ricorrente nell’impossibilità di far valere utilmente la propria argomentazione.

62      La Commissione ritiene che questa parte del primo motivo debba essere respinta.

–       Giudizio della Corte

63      Per quanto riguarda la censura della ricorrente vertente sulla mancata analisi effettiva, da parte del Tribunale, del peso specifico della PROAS nell’infrazione controversa, occorre constatare che essa deriva da una lettura errata della sentenza impugnata.

64      Dalla stessa emerge, infatti, che il Tribunale ha fornito una motivazione a sostegno del rigetto di tale censura. In tal senso, ha indicato, a titolo principale, ai punti da 204 a 208 della sentenza impugnata, le ragioni per cui non era possibile, per la Commissione, prendere in considerazione, per l’esercizio utilizzato quale riferimento per la fissazione dell’importo di base dell’ammenda, le vendite del gruppo Repsol Composán Distribución SA e, ad abundantiam, ai punti da 211 a 215 di detta sentenza, che la ricorrente non presentava alcuna argomentazione relativa ad altre società appartenenti a tale gruppo.

65      Pertanto, anche ipotizzando che abbia commesso un errore nel dichiarare, al punto 209 della medesima sentenza, che l’argomentazione esposta dalla ricorrente era nuova, il Tribunale, nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti, ha espresso in modo giuridicamente sufficiente le ragioni alla base del suo convincimento secondo cui la Commissione, nel fissare l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente, non aveva violato i principi di proporzionalità e della parità di trattamento.

66      Per quanto riguarda il rifiuto opposto dal Tribunale alla domanda di misure di organizzazione del procedimento o istruttorie presentata dalla ricorrente, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Viega/Commissione, C‑276/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:163, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

67      In considerazione della motivazione sufficiente adottata dal Tribunale, ai punti da 204 a 208 della sentenza impugnata, per affermare l’irrilevanza dei documenti relativi alle vendite del gruppo Repsol alla Composán Distribución, le sole affermazioni della ricorrente quanto all’eventuale utilità per la sua difesa di tali documenti non bastano a dimostrare che il Tribunale non era in grado di pronunciarsi con cognizione di causa. Pertanto, non può trarsi da tale affermazioni un obbligo per il Tribunale di ricorrere a misure di organizzazione del procedimento o istruttorie (v., per analogia, sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, punto 59).

68      Ne consegue che tale censura dev’essere respinta in quanto infondata, così come l’intera quarta parte del primo motivo.

69      Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio del rispetto del termine ragionevole

 Argomentazione delle parti

70      Con il suo terzo motivo, diretto contro i punti da 372 a 400 della sentenza impugnata, la ricorrente imputa al Tribunale, da un lato, di aver commesso un errore di diritto per aver ritenuto che il procedimento amministrativo condotto dalla Commissione, durato all’incirca cinque anni e quattro mesi, fosse stato trattato entro un termine ragionevole e che, pertanto, il principio di buona amministrazione non fosse stato violato. A tale riguardo, essa fa valere che la ragionevolezza della durata del procedimento non può essere inferita dal fatto che la Commissione ha rispettato il termine di prescrizione fissato dal regolamento n. 1/2003. Essa sostiene inoltre che la durata eccessivamente lunga del suddetto procedimento ha avuto come conseguenza l’imposizione di un’ammenda superiore a quella che le sarebbe stata inflitta se il procedimento si fosse concluso entro un termine ragionevole, tenuto conto del progressivo inasprimento della politica della Commissione in materia di ammende per violazione delle norme sulla concorrenza.

71      D’altro lato, essa censura il Tribunale per l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale – ossia cinque anni e nove mesi –, la quale non sarebbe giustificata da alcuna circostanza eccezionale.

72      Tenuto conto del fatto che la durata complessiva dei procedimenti amministrativo e giurisdizionale supera gli undici anni, ai quali va aggiunta la durata di trattazione della presente impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di trarre direttamente le conseguenze di tale violazione dei principi del rispetto del termine ragionevole e di buona amministrazione annullando la sentenza impugnata e avocando la causa al fine di annullare la decisione controversa o, in subordine, di ridurre l’importo dell’ammenda a tale titolo, senza obbligarla a proporre un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale.

73      La Commissione fa valere che, con riferimento alle prospettazioni di violazione del termine ragionevole nell’ambito dei procedimenti tanto amministrativo quanto giurisdizionale, è onere della ricorrente proporre dinanzi al Tribunale un’azione risarcitoria. Essa aggiunge che, in ogni caso, la ricorrente non fornisce elementi idonei a dimostrare che le durate dei procedimenti dinanzi alla Commissione e al Tribunale, separatamente o congiuntamente considerati, siano state eccessive alla luce delle circostanze della fattispecie.

 Giudizio della Corte

74      Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, con cui la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per aver dichiarato che il procedimento amministrativo era stato condotto entro un termine ragionevole, occorre ricordare che, anche se la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole può giustificare l’annullamento di una decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 101 TFUE o 102 TFUE qualora essa comporti altresì una violazione dei diritti della difesa dell’impresa interessata (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punti 42 e 43), la violazione da parte della Commissione del termine ragionevole di un simile procedimento amministrativo, quand’anche dimostrata, non può condurre a una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, Bolloré/Commissione, C‑414/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:301, punto 109).

75      Nella fattispecie, occorre rilevare che, ai punti da 375 a 377 della sentenza impugnata, il Tribunale ha definitivamente statuito – circostanza del resto non contestata dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnazione – che essa non aveva dimostrato che l’esercizio dei suoi diritti della difesa avesse potuto essere pregiudicato da ragioni legate alla durata asseritamente eccessiva del procedimento amministrativo.

76      Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel respingere il motivo della ricorrente diretto a ottenere, sul fondamento della durata asseritamente eccessiva del procedimento amministrativo, l’annullamento della decisione controversa.

77      A tale riguardo, il fatto che la durata eccessivamente lunga avrebbe, secondo la ricorrente, avuto come conseguenza l’imposizione di un’ammenda superiore a quella che le sarebbe stata inflitta se il medesimo procedimento fosse stato concluso entro un termine ragionevole è privo di pertinenza, a causa della natura meramente speculativa di tale argomentazione.

78      L’argomentazione della ricorrente sul punto deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata.

79      Per la parte in cui la ricorrente reclama, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta in considerazione dell’asserita durata eccessiva del procedimento amministrativo, occorre rilevare, come ricordato al punto 74 della presente sentenza, che una simile argomentazione è inconferente.

80      Pertanto, la prima parte del terzo motivo non può trovare accoglimento.

81      Per quanto riguarda la seconda parte di detto motivo, con cui la ricorrente censura il Tribunale per aver violato il suo diritto a un termine ragionevole del procedimento, si deve ricordare che la violazione, da parte di un giudice dell’Unione, del proprio obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie di cui è investito entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso (v., segnatamente, sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 66; del 9 ottobre 2014, ICF/Commissione, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, punto 57, nonché del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punti 17 e 18).

82      Il Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e adito di una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi su una domanda siffatta, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata (v., segnatamente, sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 67; del 9 ottobre 2014, ICF/Commissione, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, punto 58, nonché del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 19).

83      Ciò premesso, qualora sia manifesto, senza che le parti debbano produrre ulteriori elementi al riguardo, che il Tribunale ha violato in maniera sufficientemente qualificata il proprio obbligo di giudicare la causa entro un termine ragionevole, la Corte può rilevarlo (v., segnatamente, sentenze del 9 ottobre 2014, ICF/Commissione, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, punto 59, nonché del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 20).

84      Così è nel caso di specie. La durata del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia quasi cinque anni e nove mesi – che comprende, in particolare, un periodo di quasi quattro anni e due mesi decorso, come sostenuto dalla ricorrente e come emerge dai punti da 90 a 92 della sentenza impugnata, senza alcun atto procedurale, tra la fine della fase scritta e l’udienza dibattimentale –, non può trovare spiegazione né nella natura o nella complessità della causa né nel contesto di quest’ultima.

85      Risulta tuttavia dalle considerazioni esposte al punto 81 della presente sentenza che la seconda parte del motivo in esame va respinta.

86      Di conseguenza, il terzo motivo d’impugnazione dev’essere integralmente respinto.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale

87      Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione applicabile alla controversia, per aver condannato la PROAS alle spese, quando avrebbe invece dovuto, in considerazione della reciproca soccombenza delle due parti, ripartire le spese tra le stesse.

88      In proposito, secondo costante giurisprudenza, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a tenore del quale un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese (v., in tal senso, ordinanza del 13 gennaio 1995, Roujansky/Consiglio, C‑253/94 P, EU:C:1995:4, punti 13 e 14, nonché sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, punto 151).

89      Dato che i primi tre motivi di impugnazione sollevati dalla ricorrente sono stati respinti, l’ultimo motivo, relativo alla ripartizione delle spese, deve, di conseguenza, essere dichiarato irricevibile.

90      Pertanto, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.

 Sulle spese

91      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

92      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento in parola, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

93      Poiché la PROAS è risultata soccombente, essa dev’essere condannata alle spese relative al presente procedimento di impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Productos Asfálticos (PROAS) SA è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.