Contrastare sul territorio del mercato unico europeo gli effetti distorsivi della speculazione finanziaria, alla luce dell'impennata dei prezzi delle materie prime, soprattutto quelle alimentari ed energetiche, si può fare. La giurisprudenza in materia esiste già. Basterà applicare agli speculatori che si arricchiscono nel terreno Ue con il caro-prezzi delle principali commodities- come grano, riso e petrolio- lo stesso trattamento riservato fin dagli anni 70 a tutti i soggetti e a tutte le imprese, europei e non, che operano sul mercato europeo senza rispettare le norme della concorrenza stabilite dal Trattato di Roma, violando cioè i divieti sanciti dall'81 su cartelli, intese e accordi collettivi e dall'art. 82 sulle posizioni dominanti e gli abusi che ne conseguono. Più sul caro-cibo.
È questo il dossier "anti-speculazione" che il ministro dell'Economia Giulio Tremonti metterà sul tavolo di lavoro dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, alle riunioni che si terranno il prossimo lunedì e martedì a Bruxelles per la prima volta sotto la presidenza francese della Ue. Prima confrontandosi con i ministri dell'Economia e delle Finanze dei Paesi che hanno adottato l'euro e poi con tutti quelli degli Stati membri dell'Unione Europea, Tremonti proporrà di ritagliare un ruolo da protagonista dell'Europa nella battaglia contro una speculazione finanziaria che ha portato agli eccessi il rialzo delle quotazioni del cibo e anche della benzina, sta avendo effetti sociali ed economici devastanti. E anche "effetti distorsivi", nè è convinto il ministro. L'Europa avvierà un'indagine, come quella commissionata dal G-8 al Fondo monetario internazionale, per stabilire se e fino a che punto la speculazione è responsabile per i livelli stratosferici dei prezzi di alcune delle principali materie prime. E già il fatto che se ne parli, se ne discuta e che la speculazione sia oggetto di analisi e ricerca è un ottimo risultato, hanno commentato ieri fonti vicine a Tremonti.
Il quadro giuridico. L'articolo 81 del Trattato di Roma contro i comportamenti anti-concorrenziali sul suolo europeo (la norma madre a tutela del mercato) e il seguente articolo 82 che blocca e sanziona gli abusi dei singoli soggetti sono i due «meccanismi antitrust » in vigore nell'Ue da anni, supercollaudati, che dovrebbero consentire a Tremonti di impugnare un'arma normativa già esistente per rivolgerla contro un nuovo bersaglio che è quello della speculazione finanziaria.
L'articolo 81 è noto per la lotta contro le intese, i cartelli, la collusione. Per applicarlo alla speculazione finanziaria servirà un misto di volontà politica e di applicazione tecnica: gli speculatori tendono a muoversi in gruppo, perché hanno bisogno di massa critica per imprimere una direzione ai prezzi delle commodi-ties, sia pur sostenuti da "fattori fondamentali" e da ben documentati squilibri tra la domanda e l'offerta globale. In aggiunta, la Commissione, in virtù dell'articolo 82, è in grado di prendere di mira le singole imprese per gli abusi di posizioni dominanti, che sono molto spesso i monopoli.
I precedenti. Questi due articoli del Trattato di Roma sono stati utilizzati in più occasioni contro soggetti che "vengono da fuori", che non sono europei ma che operano sul territorio europeo. La disciplina dell'ex art. 85 Cee, attualmente rinumerato dal Trattato di Amsterdam art. 81, fu applicata alla fine degli anni 70 contro un cartello chimico inglese. In seguito i casi di applicazione contro "Paesi terzi" come la Svizzera, la Norvegia (intese su cemento, legno) sono stati numerosi. L'episodio più eclatante e recente è quello che ha colpito la Microsoft: proprio lo scorso febbraio la commissione Ue ha inflitto una nuova multa al colosso dell'informatica, accusato di aver continuato ad abusare della sua posizione dominante dopo la condanna della Commissione Ue nel marzo del 2004. Le imprese sono solite ricorrere in appello alla Corte di Giustizia: ma resta da vedere cosa accadrebbe nel caso di speculazione finanziaria. Soprattutto se iniziassero a intervenire le autorità Antitrust a livello nazionale.
La Commissione europea in qualità di Antitrust sovrannazionale sarebbe comunque in grado di sanzionare e aggredire o minacciare) i patrimoni dei grandi player globali della speculazione sulle commodities, placando così gli effetti distorsivi sul territorio europeo. Ma altra cosa sarà stabilire come sanzionare gli abusi di posizione dominante o le intese anti-concorrenziali.
Commissione Ue e G-8. La campagna antispeculazione del ministro Tremonti, che da domani entra nell'agenda di Bruxelles, viene da lontano. Un primo importante risultato è stato ottenuto al G 8 di Osaka che nella dichiarazione finale, pur sostituendo il termine "speculazione" con quello di " fattori finanziari",ha convenuto che un problema c'è e va analizzato. Tanto da assegnare al Fmi il compito di effettuare un'indagine di verifica sul ruolo della speculazione nell'esplosione dei prezzi delle commodities. Il tema è centrale anche per il G-8 in corso oggi. «Al G-8 parleremo soprattutto dell'aumento del prezzo del petrolio» e del fatto che oggi «la cosa più importante è combattere la speculazione »: ha sottolineato ieri sera il premier Silvio Berlusconi da Tokyo alla vigilia del G-8 che si svolge ad Hokkaido sotto presidenza giapponese. Per il presidente del Consiglio per combattere le speculazioni la «cooperazione tra le democrazie».
Un altro segnale che sembra andare nella direzione segnata da Tremonti è la parola "speculazione" menzionata dal presidente della Bce Trichet commentandoi rischi del rialzo dei prezzi subito dopo l'aumento i tassi dello 0,25% lo scorso giovedì. La strada per Tremonti resta comunque lunga: non sono attese decisioni all'Ecofin già dal prossimo martedì. Prima dovrà essere conclusa l'indagine europea: ma all'Ecofin di settembre i tempi potrebbero essere maturi per iniziare a impugnare, anche solo come arma deterrente, uno studio sugli articoli 81 e 82.